Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39165 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39165 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 18/02/2025 della Corte di appello di Ancona; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
sentito il difensore di NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18/02/2025, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza con cui, il precedente 07/05/2024, il Tribunale di Macerata, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME in ordine ai delitti di furto in abitazione (capi 1, 2 3), di resistenza a pubblico ufficiale (capo 4), di danneggiamento (capo 5), di ricettazione (capo 6) e di sostituzione di persona (capo 7) e di NOME in ordine ai delitti di furto in abitazione (capi 1, 2 e 3), di ricettazione (capo 6) e
sostituzione di persona (capo 8) e li aveva, quindi, condannati alle pene ritenute di giustizia, mitigando il trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi, in esito alla concessione ai predetti RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, in conformità, per il primo, al concordato sulla pena da questo stipulato con il Procuratore AVV_NOTAIO, previa rinunzia agli ulteriori motivi di appello proposti.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOti NOME COGNOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno articolato i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo del ricorso a firma del difensore dell’RAGIONE_SOCIALE si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge penale e inosservanza di norme processuali.
Sostiene, in specie, l’anzidetto difensore che il proprio assistito, a ca un cattivo funzionamento del collegamento video attraverso il quale partecipava all’udienza, avrebbe prestato il proprio consenso al concordato senza essere realmente partecipe a tale determinazione.
2.2. Con il primo motivo del ricorso sottoscritto dal difensore del NOME ci si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 110 e 624-bis cod. pen., di inosservanza di normativa processuale e di vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di ritenuto coinvolgimento dell’imputato nei plurimi delitti di furto in abitazione.
Si assume, in particolare, che, in maniera illegittima e del tutto immotivata, si sarebbe desunta l’attiva partecipazione del NOME alla perpetrazione RAGIONE_SOCIALE plurime azioni predatorie dal solo coinvolgimento del predetto nella stipula del contratto di assicurazione relativo all’auto AUDI TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO, utilizz per portarsi sui luoghi di commissione dei furti, senza tener conto, per un verso, del fatto che il veicolo, nell’occasione, recava montate le diverse targhe TARGA_VEICOLO e, per altro verso, della circostanza che il telefono cellulare in uso all’uomo, nelle ore in cui i fatti venivano commessi, aveva agganciato celle telefoniche ubicate in provincia di Roma.
2.3. Con il secondo motivo del ricorso in questione, si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuto coinvolgimento del NOME nel delitto di ricettazione della coppia di targhe TARGA_VEICOLO.
Si rileva segnatamente che la condanna relativa a tale illecito difetterebbe di qualsiasi argomentazione, tale non potendo ritenersi le congetture poste, di fatto, a fondamento della statuizione.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, ci si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza in punto di omessa esclusione della recidiva, di denegata valutazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti e di mancata attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Osserva, in specie, che i precedenti penali da cui risulta gravato il NOME, in quanto risalenti e disomogenei, avrebbero dovuto indurre i giudici di appello a escludere la recidiva ritenuta in primo grado o, comunque, ad attribuirle un diverso valore ponderale nel giudizio di comparazione, con conseguente più ampia mitigazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile, mentre quello presentato nell’interesse di NOME è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Inammissibile, come detto, è il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME.
E invero, il predetto, in data 08/09/2025, ha fatto pervenire in cancelleria, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, dichiarazione di rinuncia al ricorso debitamente sottoscritta.
La rinuncia in oggetto impone la declaratoria di inammissibilità dell’azionata im pug nativa.
Per ciò che concerne la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, giova richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione consegue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen.» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 45850 del 15/09/2023, Belvisio, Rv. 285462-02, nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373-01, Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, P.M. in proc. Degennaro, Rv. 263921-01, Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400-01, Sez. 3, n. 5185 del 18/12/2014, dep. 04/02/2015, Comune di Modena, Rv. 262478-01, Sez. 4, n. 2188 del
09/12/2014, dep. 16/01/2015, 261775-01, Sez. 5, n. 32954 del 23/05/2014, Mozzato, Rv. 261661-01, Sez. 3, n. 26477 del 30/04/2014, COGNOME, Rv. 259193-01, Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, 256953-01 e Sez. 7, n. 27573 dell’08/04/2013, Appierto, Rv. 255496-01).
3. Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di NOME, con cui il suo difensore lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 110 e 624-bis cod. pen., inosservanza di normativa processuale e vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di ritenuto coinvolgimento dell’imputato nei plurimi delitti di furto in abitazione sostenendo che, nella decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente inferita la partecipazione dell’imputato alla loro perpetrazione dal solo coinvolgimento del medesimo nella stipula del contratto di assicurazione dell’auto utilizzata per commetterli, senza tener conto sia del fatto che il veicolo, nell’occasione, recava targhe di illecita provenienza, diverse da quelle ad esso abbinate, sia della circostanza che il telefono cellulare in uso all’uomo, nelle ore in cui i fatti venivano commessi, aveva agganciato ce telefoniche ubicate nella provincia di Roma.
Ritiene il Collegio, a confutazione di quanto sostenuto da parte ricorrente, che l’impianto argomentativo a fondamento della decisione assunta dalla Corte territoriale sia, con riguardo all’affermata colpevolezza dell’imputato in relazione ai delitti di furto in abitazione, lineare, logico e coerente, posto che il suo diret coinvolgimento nella commissione di tali illeciti risulta inferito da plurime circostanze, quali, in specie, l’accertato utilizzo, per portarsi sui luoghi dei fat dell’auto TARGA_VEICOLO, in origine targata TARGA_VEICOLO, ma alla quale erano state, poi, apposte targhe di delittuosa provenienza, la fattiva partecipazione del predetto alla stipula del contratto di assicurazione del veicolo, avendo costui favorito l’intestazione della polizza a persona di cui fornì documenti identificativi falsi e l constatata disponibilità del mezzo, da parte sua, nei giorni immediatamente successivi al suo acquisto.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE circostanze indicate, i giudici di appello hanno quindi concluso, con argomentazione tutt’altro che illogica, che NOME sia stato attivamente coinvolto nella fase preparatoria dei delitti contro il patrimonio di cui si è detto, risultando evidentemente strumentale alla loro perpetrazione la sua comprovata partecipazione alla stipula – effettuata da un conoscente cui fornì un documento identificativo falso – del contratto di assicurazione dell’auto utilizzata per mettere a segno i colpi, valso a consentire al mezzo di circolare liberamente nelle occasioni in cui di esso veniva fatto un uso lecito.
Tanto detto, deve comunque evidenziarsi che la doglianza dedotta con il motivo in trattazione si caratterizza per una palese genericità estrinseca o aspecificità, in quanto il ricorrente, nell’articolarla, non si è confrontato in alc modo con l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime osservazioni critiche già fatte valere, illo tempore, dinanzi ai giudici di secondo grado, senza articolare controdeduzioni valevoli a superare gli argomenti spesi da questi ultimi per confutare le prospettazioni contenute nel primo dei motivi di appello.
Ritiene, infatti, il Collegio che siano affetti da aspecificità i motivi doglianza con cui, a fronte di un argomentato esauriente – qual è, in specie, quello dianzi riportato – si ripropongano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01).
4. Palesemente infondato è anche il secondo motivo del ricorso de quo, con cui l’anzidetto difensore si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 648 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuto coinvolgimento del NOME nel delitto di ricettazione della coppia di targhe TARGA_VEICOLO, sostenendo che la condanna relativa a tale illecito risulterebbe del tutto priva di argomentazione, atteso che non assurgono, di certo, a tale rango le stringate congetture poste a base della statuizione.
Ritiene in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’apparato argomentativo posto dalla Corte territoriale a corredo della conferma della decisione di condanna relativa al delitto di ricettazione sia tutt’altro che carente o apparente, essendosi puntualmente esplicitato il percorso logico-deduttivo in base al quale si è affermato il diretto coinvolgimento dell’imputato nella ricettazione RAGIONE_SOCIALE targhe di provenienza delittuosa (TARGA_VEICOLO), apposte, in occasione della commissione dei furti in abitazione, sull’auto AUDI S3 utilizzata per portarsi sui luoghi nei quali essi venivano perpetrati.
E invero, nella decisione impugnata si è evidenziato, innanzitutto, che NOME partecipò attivamente alla stipula del contratto di assicurazione del veicolo in oggetto da parte del connazionale NOME, indicando alla dipendente dell’agenzia che curò la pratica la vera targa del mezzo (TARGA_VEICOLO) ed inviandole, inoltre, l’attestato del suo passaggio di proprietà provvisorio e una copia del documento identificativo dell’acquirente, recante le false generalità di tale COGNOME NOME; si è altresì posto in rilievo che il predetto imputato, nei giorni immediatamente successivi, fu notato più volte alla guida del veicolo, in compagnia del NOME; si è, da ultimo, logicamente concluso che il medesimo, intervenuto in maniera attiva per favorire la stipula di un contratto di copertura assicurativa di un’auto da parte di un soggetto munito di un documento identificativo la cui falsità era circostanza a lui nota, fosse corresponsabile anche della ricettazione della coppia di targhe artatamente apposte sul mezzo la notte in cui furono commessi i furti, chiarendo, in specie, che il suo coinvolgimento nella vicenda delittuosa comprendeva anche tale delitto contro il patrimonio, posto che il complessivo programma criminoso messo in atto prevedeva: l’acquisto di un veicolo di lecita provenienza, la stipula, in funzione della sua regolare circolazione, di un contratto di assicurazione da parte di soggetto alla cui identità non sarebbe stato possibile risalire e l’apposizione, alla bisogna, targhe false sul mezzo, funzionali a rendere difficoltosa l’identificazione del possessore, in occasione del suo già deliberato utilizzo per la commissione di reati.
5. Privo di pregio è, infine, anche il terzo motivo del ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza in punto di omessa esclusione della recidiva, di denegata valutazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti e di mancata riduzione della pena, sostenendo che i disomogenei e risalenti precedenti esistenti a carico del COGNOME avrebbero dovuto indurre i giudici di appello a escludere la recidiva ritenuta in primo grado o, comunque, ad attribuirle un diverso valore ponderale nel giudizio di comparazione, con conseguente più ampia mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Rileva il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sussiste nell’ordito argomentativo a corredo della decisione impugnata una compiuta esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni a fondamento della conferma della statuizione relativa all’avvenuto riconoscimento della recidiva, essendosi ancorata detta aggravante all’incremento della pericolosità sociale del soggetto agente, come desumibile dall’accertata commissione dei furti in località distanti da quella della sua residenza e con efficiente organizzazione di uomini e mezzi.
Né merita accoglimento la doglianza imperniata sul diverso valore ponderale da riconoscere, nel giudizio di comparazione, alle concesse attenuanti generiche, cui, in tesi, avrebbe dovuto conseguire una mitigazione del trattamento sanzionatorio più incisiva rispetto a quella pur operata dai giudici di appello.
Ciò perché la questione non fu prospettata al giudice di secondo grado con i motivi di appello, con i quali s’invocarono soltanto l’esclusione della ritenuta recidiva, la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e la riduzione della pena inflitta in primo grado, sicché non può essere fatta valere in questa sede, trovando applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell’08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577-01),
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni complessivamente esposte, i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per gli anzidetti ricorrenti di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento oggetto di trattazione.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente NOME COGNOME, per l’intervenuta rinuncia al ricorso, versi, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro cinquecento e che il ricorrente NOME versi, in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 30/09/2025