Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici e Prove Concrete
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è subordinato a regole precise. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi non rispetta tali regole, presentando motivi di appello generici o non supportati da prove. L’ordinanza n. 22071/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la superficialità nella formulazione dei motivi possa precludere l’esame di merito e comportare conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso: Un Appello Respinto dalla Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’appellante basava la sua impugnazione su due principali argomentazioni: la presunta carenza di motivazione in relazione a una richiesta di “concordato in appello” e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato entrambe le censure, dichiarando l’intero ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Analisi del ricorso inammissibile: I Motivi dell’Appellante
L’esito del giudizio di legittimità è dipeso interamente dalla valutazione dei motivi proposti, ritenuti entrambi inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità.
Primo Motivo: Il Concordato in Appello Mai Provato
Il ricorrente lamentava una presunta violazione dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato a sufficienza il rigetto della sua proposta di concordato. Tuttavia, la Cassazione ha definito questo motivo “generico e manifestamente infondato”. Il punto cruciale era la totale assenza di prova: il ricorrente non ha dimostrato di aver mai trasmesso al collegio giudicante una proposta definitiva di concordato, peraltro corredata dal necessario consenso del Procuratore Generale. Anzi, agli atti risultava che il Procuratore Generale avesse richiesto la conferma della condanna, evidenziando una palese mancanza del presupposto fondamentale per un accordo.
Secondo Motivo: Le Attenuanti Generiche e la Motivazione del Giudice
Il secondo motivo di ricorso verteva sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), denunciando una motivazione carente e illogica. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il suo sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica che la motivazione sia esistente, non manifestamente illogica e che abbia preso in considerazione le argomentazioni difensive. Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che la sentenza impugnata conteneva una spiegazione “sufficiente e non illogica” delle ragioni per cui le attenuanti non potevano essere concesse, rendendo la censura un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, inammissibile in Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, un motivo di ricorso non può essere una mera enunciazione di dissenso, ma deve contenere specifiche ragioni di diritto e dati di fatto che ne dimostrino la fondatezza. Nel caso del concordato, la semplice affermazione di una richiesta, senza la prova della sua formale presentazione e del consenso della controparte, si riduce a una deduzione generica e irricevibile.
In secondo luogo, la Corte di legittimità non è un terzo grado di giudizio sul merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o la congruenza della pena, ma assicurare l’osservanza della legge e la coerenza logica della motivazione. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione adeguata per il diniego delle attenuanti, non vi era spazio per un intervento della Cassazione.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la precisione è tutto. Un ricorso, per avere successo, deve essere fondato su motivi specifici, giuridicamente argomentati e, ove necessario, supportati da elementi concreti presenti nel fascicolo processuale. Contestazioni generiche, apodittiche o che mirano a una semplice rivalutazione dei fatti sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, non presenta specifiche ragioni di diritto e di fatto, o manca della prova necessaria a supportare le proprie affermazioni, come nel caso di specie dove non è stata dimostrata l’effettiva presentazione di una proposta di concordato in appello.
È sufficiente contestare il diniego delle attenuanti generiche per ottenere una revisione in Cassazione?
No, non è sufficiente. Se la motivazione del giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello) è considerata sufficiente e non illogica, la Corte di Cassazione non può riesaminare la decisione nel merito, rendendo il motivo di ricorso inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in relazione all’art. 599 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato poiché prospetta deduzioni non specifiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, non essendo stata fornita la prova della effettiva trasmissione al collegio di appello della definitiva proposta di concordato corredata dal consenso del P.AVV_NOTAIO., la quale infatti ha richiesto la conferma della sentenza appellata nelle conclusioni;
considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all’art 62 bis cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
I Consigliere Est COGNOME ore