Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia i Motivi Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso inammissibile è la sanzione per chi presenta doglianze vaghe e indeterminate. Il caso in esame riguarda una condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un imputato, ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta in concorso, vedeva confermata la sua condanna dalla Corte di Appello. La difesa decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi: la mancata assunzione di una prova documentale ritenuta decisiva e la contestazione del ruolo di amministratore di fatto attribuito all’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su una valutazione preliminare della validità formale e sostanziale dei motivi presentati, che sono stati giudicati carenti dei requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminati.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi di Ricorso
La Corte ha analizzato nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, evidenziando come entrambi i motivi fossero affetti da vizi insanabili.
Il Primo Motivo: la Prova non Ammessa
Il ricorrente lamentava la mancata acquisizione di prove documentali (registri di carico e scarico di magazzino) che avrebbero dovuto chiarire i rapporti tra la società fallita e un’altra azienda. La Cassazione ha respinto questa doglianza per due ragioni cruciali:
1. Violazione Procedurale: La richiesta non era stata presentata con i motivi di appello, come invece richiesto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Le questioni non devolute al giudice di secondo grado non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
2. Genericità e Indeterminatezza: La richiesta era stata formulata in modo estremamente generico. Ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, chi impugna ha l’onere di indicare specificamente gli elementi su cui si fonda la censura e la loro efficacia nel minare la ricostruzione accusatoria. In questo caso, mancava qualsiasi indicazione su come tali documenti avrebbero potuto scardinare l’impianto probatorio, rendendo impossibile per il giudice valutarne la rilevanza.
Il Secondo Motivo: la Contestazione del Ruolo di Amministratore di Fatto
Anche il secondo motivo, con cui si contestava l’attribuzione all’imputato del ruolo di amministratore di fatto, è stato liquidato come “altrettanto vago e generico”. Questa censura, priva di argomentazioni specifiche e dettagliate, è stata inevitabilmente travolta dal giudizio complessivo di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per la pratica legale: un’impugnazione, per avere successo, deve essere redatta con precisione, chiarezza e specificità. Non sono ammesse lamentele generiche o richieste esplorative. Ogni motivo di ricorso deve essere autosufficiente, indicando chiaramente la violazione di legge o il vizio logico contestato e spiegando perché esso sia stato determinante nella decisione impugnata. In assenza di questi requisiti, il ricorso inammissibile è una conseguenza quasi certa, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano estremamente generici, vaghi e non rispettavano i requisiti di specificità richiesti dal codice di procedura penale. In particolare, la richiesta di prova non era stata dedotta nel precedente grado di appello.
È possibile chiedere l’acquisizione di nuove prove per la prima volta in Cassazione?
Generalmente no. Secondo la decisione, una richiesta di acquisizione probatoria che non è stata formulata nei motivi di appello non può essere presentata per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna precedente diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata assunzione di una prova decisiva nel processo di appello è inammissibile, perché – in quanto riferito a presunte, quanto generiche istanze di acquisizione documentale (la copia e/o l’originale dei registri di carico e scarico del magazzino, inerenti i rapporti tra la società fallita e la RAGIONE_SOCIALE) già asseritamen formulate nel processo di primo grado – non dedotto con i motivi di appello (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.); esso si rivela, comunque, estremamente generico e indeterminato, perché – privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. – non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e la loro efficacia disarticolante rispetto al tessuto ricostruttivo delle prove, no consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che altrettanto vago e generico si palesa il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto al ricorrente, irrimediabilmente travolto dal medesimo giudizio di inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023
Il cortsi liere estensore
Il Présidente