Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti alla Valutazione della Pena
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e dettagliati. Un ricorso inammissibile per genericità non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta questo principio, sottolineando i limiti del giudizio di legittimità sulla determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90, relativo a fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. L’imputato, dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore.
Le critiche sollevate nel ricorso, note tecnicamente come doglianze, si concentravano su due aspetti principali:
1. Una presunta mancanza di motivazione e violazione di legge riguardo al trattamento sanzionatorio, ovvero alla pena inflitta.
2. Una critica alla disposta espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato.
In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici dei gradi precedenti non avessero spiegato adeguatamente le ragioni alla base della quantificazione della pena e della misura dell’espulsione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile.
Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
– La condanna al pagamento delle spese del procedimento.
– Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un fondo statale destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, i giudici hanno evidenziato come le ragioni del ricorso fossero state formulate in termini “assolutamente generici”. Le censure non entravano nel dettaglio, limitandosi a lamentare una generica mancanza di motivazione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Al contrario, la Corte ha ritenuto che la pronuncia della Corte d’Appello fosse sostenuta da un apparato argomentativo logico e coerente.
Il punto centrale della motivazione, tuttavia, riguarda il ruolo della Cassazione nella valutazione della pena. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la determinazione della pena da infliggere è un’attività rimessa al “prudente apprezzamento” del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Nel giudizio di cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito, non è possibile contestare la congruità della pena, a meno che la decisione del giudice non sia frutto di “mero arbitrio o di un ragionamento illogico”. Poiché nel caso di specie la pena era stata determinata con criteri logici, qualsiasi censura su questo punto è stata ritenuta inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. Il primo è l’importanza cruciale della specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una critica vaga della sentenza precedente, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici, pena la sua inammissibilità.
Il secondo, di portata più generale, conferma la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Salvo casi di palese arbitrarietà, la valutazione del giudice di merito sulla pena rimane insindacabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa sono stati ritenuti dalla Corte “assolutamente generici”, contenendo censure non specifiche riguardo alla presunta mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dal giudice di merito?
No, di regola la Corte di Cassazione non può modificare la pena. La determinazione della sanzione è rimessa al “prudente apprezzamento” del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione sulla pena è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36633 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa lamenta mancanza di motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla disposta dell’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore te