Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Spesso, la tentazione di contestare una sentenza sfavorevole può portare a redigere atti generici, ma come dimostra questo caso, la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo insieme la vicenda e la decisione dei giudici supremi.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per un reato previsto dal Codice della Strada (art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. 285/1992). Non rassegnato alla decisione della Corte di Appello di Napoli, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Le sue richieste erano articolate su tre punti principali:
1. Assoluzione, sostenendo che il fatto non costituisse reato.
2. In subordine, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Infine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato, quindi, contestava la sua responsabilità penale in toto e, in alternativa, chiedeva un trattamento sanzionatorio più mite.
L’Analisi della Corte: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo centrale della decisione risiede nella totale genericità e aspecificità delle censure sollevate. Secondo i giudici, i motivi del ricorso devono rispettare i rigidi requisiti formali e sostanziali imposti dal codice di procedura penale (artt. 581 e 591).
Nel dettaglio, l’atto non illustrava adeguatamente né le ragioni di diritto né gli elementi di fatto che avrebbero dovuto sostenere le richieste. Il ricorrente si è limitato a formulare delle doglianze generiche, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione, definita dalla Corte ‘dettagliata ed esaustiva’, della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ricordato un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni che li sostengono. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione impugnata. È necessario, invece, individuare i presunti errori logici o giuridici commessi dal giudice del grado precedente e argomentare il perché tali errori dovrebbero portare a una riforma della sentenza.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva motivato in modo approfondito:
* Sulla responsabilità penale dell’imputato (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata).
* Sul perché non fosse applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (pagine 3 e 4).
* Sulle ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (pagina 4).
A fronte di questa solida motivazione, il ricorso è apparso vago e inconsistente, incapace di scalfire la logicità del provvedimento contestato. Di conseguenza, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il fatto. È, invece, un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Per questo, ogni censura deve essere mirata, precisa e supportata da argomentazioni giuridiche pertinenti. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici e aspecifici, ovvero se non illustrano chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a supporto delle richieste, in violazione degli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
È possibile chiedere l’assoluzione o le attenuanti in Cassazione basandosi su una valutazione generale del fatto?
No. Le censure devono essere specifiche e non possono limitarsi a una valutazione sul piano del fatto o a una generica contestazione. È necessario confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8393 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
à
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Napoli Nord per il reato di cui all’art. 116, co. 15 e 17 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Frattamaggiore, il 17/01/2018).
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente invoca l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato e deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile;
Considerato che le censure sollevate, oltre ad essere versate sull’inammissibile piano del fatto, appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche perché non illustrano le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. È d’uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il ricorrente ha avanzato doglianze del tutto generiche, a fronte di una motivazione dettagliata ei esaustiva (quanto alla responsabilità per il reato ascritto, si vedano le pp. 2 e 3; quanto alla invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., le pp. 3 e 4; quanto alle attenuanti generiche, la p. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Presiden