Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche un rigore formale imprescindibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile per genericità dei motivi non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche severe conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio gli oneri a carico della difesa.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Lecco nei confronti di un imputato per reati previsti dagli articoli 81 del codice penale e 75 del d.lgs. 159/2011. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione della sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha basato il proprio ricorso su una presunta violazione dell’art. 606, lett. e) del codice di procedura penale, sostenendo la mancanza e l’illogicità della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano confermato la colpevolezza dell’imputato. Inoltre, veniva contestato il rigetto della richiesta di nullità della sentenza per presunte incongruenze nelle date di commissione dei reati.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione si fonda su un vizio procedurale ben preciso: la genericità e l’aspecificità dei motivi addotti.
La Genericità come Vizio Fatale
Secondo gli Ermellini, il ricorso si limitava a reiterare le stesse doglianze già affrontate e risolte con una motivazione congrua dalla Corte d’Appello. La difesa, nell’affermare che i giudici avessero errato nella valutazione delle prove o omesso di considerare elementi a favore dell’imputato, non ha specificato quali parti della motivazione fossero viziate né quali fossero gli elementi pretermessi. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. Anche la censura relativa all’incongruenza delle date è stata giudicata aspecifica, poiché la condanna si riferiva a episodi chiaramente identificati.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, non ravvisando ipotesi di esonero, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è netta e didattica: non è sufficiente lamentare un errore del giudice di merito. È necessario che il ricorrente indichi in modo puntuale e specifico dove risieda l’errore logico o giuridico della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte, senza criticare in modo mirato il ragionamento del giudice d’appello, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere una critica puntuale alla decisione di secondo grado, non una semplice riedizione delle tesi difensive.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale nella redazione degli atti di impugnazione. Chi intende ricorrere in Cassazione ha l’onere di formulare censure specifiche, dettagliate e pertinenti, dimostrando concretamente le falle logiche o giuridiche della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile per genericità non solo preclude ogni possibilità di successo, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche significative, sottolineando la serietà e il rigore che devono caratterizzare l’accesso al giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità e aspecificità dei motivi, in quanto si limitava a reiterare doglianze già affrontate e risolte dalla Corte d’Appello, senza specificare quali parti della motivazione fossero viziate o quali elementi probatori fossero stati omessi o erroneamente valutati.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga e non indica in modo preciso e dettagliato l’errore di diritto o il vizio logico nel ragionamento del giudice. Non è sufficiente affermare che la decisione è sbagliata, ma occorre spiegare specificamente il perché.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo specifiche ipotesi di esonero, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3257 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Lecco aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cod. en., 75 d. Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo GLYPH violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza ed illogicità della motivazione per avere ritenuto provata la colpevolezza del COGNOME nonché per avere disatteso la richiesta di nullità della sentenza per le incongruenze nelle date dei commessi reati.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte – con congrua motivazione in sede di merito. La Difesa, quanto all’affermazione di responsabilità del COGNOME, si limita a richiamare principi di diritto e ad affermare che i Giudici di appello hanno omesso di considerare , o hanno valutato erroneamente, una serie di elementi oggettivi ostativi alla teso accusatoria, omettendo tuttavia di specificare quali parti di motivazione sarebbero viziate e quali sarebbero stati gli elementi pretermessi, in tal modo incorrendo anche nel vizio di aspecificità. Del pari aspecifica è la doglianza inerente l’incongruenza contenuta nei capi di imputazione: la condanna è avvenuta in ordine agli episodi del 28/03/2019, 23/02/2019 e 06/05/2019, in relazione ai quali alcuna violazione de diritto di difesa si è verificata, come correttamente argomentato dai Giudici di merito.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.