Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 911 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 911 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Mugnano di Napoli il 21/01/1986, avverso la ordinanza emessa in data 04/05/2023 dal Tribunale per il riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso l’ordinanza cautelare indicata in epigrafe -che ha confermato quella coercitiva, di natura detentiva, emessa G.i.p. del Tribunale di Napoli il 27 marzo 2023, in relazione ai delitti descritti ai capi 1, 2, 3, 8, fattispecie incri rispettivamente dagli artt. 416-ter, 294, ancora 416-ter e 110 416-bis cod. pen.ha proposto ricorso per cassazione l’indagato in epigrafe indicato, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo genericamente a motivi della impugnazione la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di conferma della misura coercitiva, di natura detentiva.
2.1. I vizi denunziati si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione del argomentazioni già prospettate al Tribunale della verifica cautelare di merito e dal collegio di riesame motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione (pag. 19 e ss.); senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valen dimostrativa degli elementi di fatto presi a fondamento della decisione, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata (poco sopra per sintesi richiamate), con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.
Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria
correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425). Lo strumento di impugnazione così in concreto formulato non è, dunque, neppure scrutinabile nella sede di legittimità.
2.2. Quanto ad esigenze cautelari, il Tribunale, pur consapevole della limitata portata della presunzione declinata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Rv. 278851) in tema di concorso eventuale nel reato plurisoggettivo, ha dato atto in concreto della permanente ultrattività della “disponibilità” offerta dal COGNOME agli interessi del clan egemone sul territorio così attualizzando il profilo delle esigenze cautelari e argomentando la scelta della misura di massima afflittività con l’inanità di altri presidi non inframurari interrompere il flusso di interessi scambievoli tra sodalizio e candidato “a disposizione”. Tale argomentare, appare logico e congruente con le evidenze analizzate nel merito e non presta pertanto il fianco alle generiche censure (vizi di motivazione per illogicità, neppure manifesta) mosse con i motivi di ricorso sul punto.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell’istituto penitenziario di detenzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/10/2023.