Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge Motivi Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo vanifica gli sforzi difensivi, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, ribadendo i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato era stato giudicato colpevole e condannato alla pena di un anno di reclusione e 200,00 euro di multa. Non accettando la decisione di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto difetto di motivazione riguardo al riconoscimento della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea come, una volta accertata l’inammissibilità, tale condanna pecuniaria sia una conseguenza prevista dalla legge, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale.
Le Motivazioni: la Ragione di un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Le ragioni di tale giudizio sono principalmente due.
In primo luogo, la Corte ha osservato che le motivazioni delle sentenze di merito (primo e secondo grado) erano ben argomentate, logiche e giuridicamente corrette nel delineare la responsabilità penale dell’imputato. I giudici di legittimità hanno riscontrato che le decisioni impugnate erano “immuni da vizi logico-giuridici”.
In secondo luogo, e in maniera decisiva, il motivo di ricorso è stato giudicato “del tutto generico e aspecifico”. Il ricorrente si è limitato a lamentare un generico difetto di motivazione senza però “puntualizzare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto” e senza “confrontarsi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata”. In altre parole, non è sufficiente affermare che una sentenza sia sbagliata; è necessario spiegare precisamente perché, identificando gli errori specifici e dialogando criticamente con il ragionamento del giudice che si contesta. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma una sede dove si controlla la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre spunti di riflessione fondamentali per chiunque si approcci al sistema giudiziario. La principale implicazione è la necessità di una redazione estremamente accurata e specifica degli atti di impugnazione. Un ricorso per cassazione non può limitarsi a una critica generica, ma deve articolare censure precise, tecniche e pertinenti, dimostrando dove e come il giudice di merito abbia errato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento logico.
Inoltre, la decisione evidenzia le conseguenze negative di un ricorso presentato senza solide basi giuridiche. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una sanzione accessoria, ma una conseguenza diretta e quasi automatica di un ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Pertanto, la scelta di ricorrere in Cassazione deve essere ponderata attentamente, valutando la reale sussistenza di vizi che possano essere fatti valere in sede di legittimità.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo di ricorso era formulato in modo del tutto generico e aspecifico. Non specificava le ragioni della contestazione né si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, che la Corte ha invece ritenuto ben motivate e prive di vizi logico-giuridici.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata, per legge, al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso come un tribunale o una corte d’appello?
No. Come emerge da questa ordinanza, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti per decidere chi ha torto o ragione, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29 novembre 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 29 ottobre 2014 con cui NOME era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 6 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, difetto di motivazione in ordine alle ragioni giuridiche e fattuali di riconoscimento della sua responsabilità penale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di configurazione della penale responsabilità dell’imputato.
I motivi dedotti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente