Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
Nel complesso sistema della giustizia penale, il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, l’accesso a questa sede è strettamente regolato da criteri di ammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto le porte a una revisione della condanna. Questo caso, relativo a un’accusa di appropriazione indebita, sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, anziché tentare di riaprire il dibattito sui fatti già accertati nei gradi di merito.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita, confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, articolando la sua difesa su quattro motivi principali:
1. Una critica all’attendibilità della persona offesa, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione.
2. La contestazione degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita.
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
4. Una doglianza sulla determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo edittale senza un’adeguata giustificazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha rigettati tutti, dichiarando il ricorso nella sua interezza inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che limitano il sindacato della Corte di Cassazione alle sole questioni di diritto, escludendo una nuova valutazione del merito della vicenda.
Le Motivazioni: Analisi di un ricorso inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, evidenziando le ragioni che hanno reso il ricorso inammissibile. L’analisi delle motivazioni è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo, relativo all’attendibilità della vittima, è stato respinto perché si traduceva in una richiesta di rivalutazione delle prove. La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Poiché i giudici d’appello avevano valutato le dichiarazioni in modo logico e congruo, senza contraddizioni evidenti, non vi era spazio per un intervento della Suprema Corte.
La Genericità dei Motivi sul Reato
Anche il secondo motivo è stato giudicato aspecifico. La difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esplicitate nella sentenza di secondo grado. Questo comportamento rende il motivo reiterativo e, quindi, inammissibile.
La Valutazione sulle Attenuanti Generiche
Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito. Essi avevano adeguatamente motivato la loro decisione basandosi sulla mancanza di elementi favorevoli all’imputato e sui suoi precedenti penali. Anche in questo caso, il ricorso non ha evidenziato illogicità o contraddizioni manifeste nella motivazione, limitandosi a sollecitare una valutazione diversa e più favorevole, inammissibile in questa sede.
L’Inammissibilità Originaria del Motivo sulla Pena
Infine, la doglianza sulla misura della pena è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha osservato che il motivo d’appello su questo punto era già in origine “assolutamente generico”, poiché la difesa si era limitata a lamentare l’eccessività della pena senza indicare elementi specifici a supporto di tale affermazione. Un motivo di appello inammissibile non può essere “sanato” in Cassazione; pertanto, la lamentela per la mancata risposta della Corte d’Appello su un punto inammissibile è priva di fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi devono essere specifici, pertinenti e focalizzati su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione), non su una diversa interpretazione dei fatti. La difesa deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, evitando la mera riproposizione di censure già respinte. La genericità e la ripetitività si traducono in un ostacolo insormontabile, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, rendendo l’impugnazione non solo inutile, ma anche dannosa.
Perché il motivo sull’attendibilità della persona offesa è stato respinto?
È stato respinto perché chiedeva alla Corte di Cassazione una rivalutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle sue competenze. La Corte può solo verificare la logicità della motivazione della sentenza precedente, non riesaminare nel merito le testimonianze.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “aspecifico” o “generico”?
Significa che il motivo non individua in modo chiaro e preciso la violazione di legge o il vizio di motivazione contestato. Spesso, come in questo caso, si limita a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza che si impugna, oppure si lamenta di un aspetto (come la pena eccessiva) senza fornire elementi concreti a supporto.
Se la Corte d’Appello non risponde a un motivo, si può sollevare la questione in Cassazione?
Sì, ma solo se il motivo d’appello originale era ammissibile. Come stabilito in questo caso, se il motivo presentato in appello era di per sé inammissibile (perché troppo generico o manifestamente infondato), la sua mancata trattazione da parte della Corte d’Appello non può essere validamente contestata in Cassazione per carenza di interesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9130 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SONDRIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa non è consentito in quanto volto ad una rivalutazione delle prove inammissibile in sede di legittimità. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell’appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all’accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa (vedi pag. 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 646 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativ di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di appropriazione indebita;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura violazione dell’art. 62bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena nonché i precedenti penali desumibili dal certificato del casellario (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
considerato che l’ulteriore doglianza, con la quale il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, è dedotto in carenza di interesse. La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale censura, questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico;
osservato, infatti, che la difesa si è limitata ad eccepire l’eccessività della pena in considerazione del comportamento processuale dell’imputato e di quanto emerso dal dibattimento, senza indicare gli elementi posti a fondamento di tale affermazione e senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni fornite sul
punto dal Tribunale (vedi pag. 7 della sentenza di primo grado). Deve ribadirsi, in proposito, il principio di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l’accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consi,gtiefEstensore-
Il Presidente