Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45914 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a LENTINI il 27/03/1948
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 9 maggio 2024 respingeva il reclamo del detenuto avverso il provvedimento con cui il Ministro di Giustizia, in data 18 ottobre 2023, prorogava il regime differenziato di cui all’art. 41 bis L. 354/75 a Nardo Sebastiano.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato, tramite il difensore di fiducia, lamentando una motivazione solo apparente della impugnata decisione.
In particolare, stigmatizzava il significato negativo dato dal Tribunale di Roma ad alcuni elementi, quali una condanna definitiva nel 2022, il fatto di non esser stato « posato » e la richiesta di informazioni alla moglie circa vecchi affiliati.
Analogamente criticava la valutazione data nel provvedimento impugnato alla dissociazione, ritenuta di mera facciata e la mancata valutazione a fini trattamentali del tempo decorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita a riproporre censure già vagliate nel provvedimento impugnato, con le cui motivazioni non si confronta, difettando così di specificità, cercando di sollecitare una valutazione di merito delle questioni, laddove nel giudizio di legittimità tali questioni sono precluse.
Come è noto, infatti, ai fini della configurabilità dell’ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi, in quest’ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005 ) Rv. 230751 – 01).
Non a caso il ricorrente non è stato in grado di individuare con precisione un motivo di ricorso, rientrante nella casistica di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024