Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27738 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in GEORGIA avverso la sentenza in data 08/01/2024 della CORTE DI APPELLO DI MES- SINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 08/01/2024 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data in data 23/03/2023 del Tribunale di Messina, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione e per quello di cui all’art. 186 codice della strada
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648, comma secondo, cod. pen. e in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen..
Si sostiene che l’affermazione di responsabilità è fondata sul solo fatto del rinvenimento della merce nell’autovettura condotta dell’imputato, nonostante fosse notorio che l’autovettura fosse di proprietà di altro soggetto.
Denuncia l’omessa motivazione quanto alla qualificabilità del fatto ai sensi
dell’art. 712 cod. pen..
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e motivazione carente, erronea e illogica in relazione In COGNOME rcffiztenè)all’art. 131-bis cod. pen..
In questo caso si sostiene la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, in ragione della scarsa offensività del rifiuto di sottoporsi a alcolimetrico.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. in combinazione con l’art. 133 cod. pen..
Con l’ultimo motivo d’impugnazione il ricorrente si duole dell’omessa motivazione sullo specifico motivo di gravame esposto circa la riconoscibilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., attesa la sussistenza di tu requisiti richiesti per la sua configurazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi aspecifici.
1.1. Essi, invero, si risolvono nella generica lamentela di erroneità della sentenza impugnata, senza che siano individuabili specifiche censure riconducibili ad alcuno dei tipi tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., visto che l argomentazioni esposte si risolvono in osservazioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità.
1.2. Argomentazioni che, peraltro, si mostrano manifestamente infondate.
1.2.1. Quanto alla possibilità di configurare l’ipotesi di cui all’art. 712 co pen., il ricorrente trascura di considerare che il principale elemento differenziatore tra la ricettazione e l’incauto acquisto va individuato nel fatto che in quest fattispecie viene principalmente acclarata l’effettività dell’acquisto, dalle c modalità può in astratto evincersi che nel momento del suo perfezionamento vi erano le condizioni per cui l’acquirente avrebbe potuto e dovuto sospettare della provenienza illecita del bene acquistato.
In mancanza della dimostrazione delle modalità dell’acquisto, il fatto va certamente collocato nell’ambito del paradigma della ricettazione, così come nel caso di specie, là dove l’odierno ricorrente non ha spiegato come è entrato nel possesso dei beni trovati nella sua disponibilità.
Da ciò la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, avverso una motivazione della Corte di appello affatto conforme a quanto ora enunciato.
1.2. Analoghe considerazioni valgono in relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’omessa motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen..
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione spesa dalla
P COGNOME
Corte di appello soddisfa appieno l’obbligo di motivazione richiesto, in quanto i giudici hanno rimarcato che il rifiuto di sottoporsi al prelievo alcolometrico non poteva ritenersi di particolare tenuità, in quanto commesso in concomitanza con altri reati e sintomatico di una personalità sprezzante delle regole.
La motivazione così sunteggiata -richiamando le modalità dell’azione e la capacità a delinquere dell’imputato- è conforme all’insegnamento di questa Corte, che ha avuto modo di precisare che «Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-b cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferiment ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazion di quelli ritenuti rilevanti», (Sez. 7 -, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01).
Da qui la manifesta infondatezza del motivo, che in realtà si atteggia come un’inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali, in senso antagonista a quella svolta dai giudici di merito.
Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
In questo caso tale inammissibilità discende dalla manifesta aspecificità del correlato motivo di appello che si assume non riscontrato nella sentenza impugnata.
Nell’atto di gravame, invero, si rinviene una mera sollecitazione volta al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen..
Sollecitazione del tutto priva di specifiche censure alla sentenza di primo grado, così mostrandosi privo del requisito della specificità.
Da qui discende l’inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell’appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 – , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01).
COGNOME Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
COGNOME
23,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 maggio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presi,dente