Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un appello è formulato in modo vago e ripetitivo, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni che hanno portato a tale esito.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado dal G.i.p. del Tribunale, sia in secondo grado dalla Corte d’Appello, per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero una fattispecie di lieve entità legata agli stupefacenti. Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su tre principali censure: l’erronea affermazione della sua responsabilità penale, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Genericità Rilevata
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di doglianza, riscontrando in tutti un vizio comune: la genericità e l’aspecificità. Questo difetto ha reso impossibile un esame nel merito, portando alla inevitabile dichiarazione di ricorso inammissibile.
1. La tesi del consumo di gruppo: Il ricorrente sosteneva che lo stupefacente fosse destinato a un consumo di gruppo e non allo spaccio. La Corte ha bollato questo motivo come manifestamente infondato e, soprattutto, reiterativo, in quanto la Corte d’Appello aveva già ampiamente e dettagliatamente smontato questa tesi difensiva nella sentenza impugnata.
2. La particolare tenuità del fatto: Riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., il ricorso si limitava a un mero richiamo al dato quantitativo della sostanza, lo stesso che aveva permesso di qualificare il fatto come di lieve entità. Secondo la Cassazione, per censurare efficacemente il mancato rilievo ex officio di questa causa di non punibilità, il ricorrente avrebbe dovuto indicare tutti i presupposti specifici che ne avrebbero giustificato l’applicazione e dimostrare la decisività di tale lacuna motivazionale.
3. Le attenuanti generiche: Anche in questo caso, la censura è stata giudicata del tutto priva di concreti riferimenti a situazioni e elementi specifici (come la condotta di vita, il comportamento processuale, etc.) idonei a fondare una richiesta di riconoscimento delle attenuanti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Deve, al contrario, individuare vizi specifici della sentenza impugnata, che siano violazioni di legge o difetti di motivazione evidenti (illogicità, contraddittorietà).
Nel caso di specie, i motivi erano formulati in maniera talmente astratta da non consentire un reale confronto critico con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello. La Corte ha sottolineato che non è sufficiente lamentare una mancata applicazione di un istituto di favore; è necessario argomentare in modo puntuale, indicando gli elementi fattuali e giuridici che il giudice di merito avrebbe trascurato e che, se considerati, avrebbero portato a una decisione diversa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la difesa tecnica. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e mirata, capace di superare il cosiddetto “filtro” di ammissibilità. La genericità, la ripetitività e la mancanza di specificità delle censure non solo non portano al risultato sperato, ma comportano anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. La lezione è chiara: un ricorso efficace è un ricorso specifico, critico e non una mera riedizione di tesi già sconfessate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici e ripetitivi. Il ricorrente non ha fornito elementi specifici e concreti per contestare la sentenza d’appello, limitandosi a riproporre tesi già respinte in precedenza senza un’adeguata argomentazione critica.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, è possibile, anche se il giudice d’appello non l’ha rilevata d’ufficio. Tuttavia, il ricorso deve indicare in modo specifico i presupposti legittimanti (come le modalità della condotta, l’esiguità del danno, etc.) da cui si possa desumere la decisiva rilevanza della lacuna motivazionale della sentenza impugnata. Un mero richiamo generico non è sufficiente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza di condanna diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3549 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MORCONE il 28/02/1966
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Benevento, in relazione al delitto di cui all’a 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, censurando l’affermazione di penale responsabilità, l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, oltre che reiterativo, avendo la Corte territoriale diffusamente esposto le ragioni a sostegno dell’inconsistenza della tesi difensiva della destinazione dello stupefacente ad un consumo di gruppo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, quanto al secondo motivo, di dover dar seguito all’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 01);
ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso sia del tutto generico, risolvendosi in un mero richiamo del dato ponderale che aveva reso possibile l’applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
ritenuto che ad analoghe conclusioni di aspecificità del motivo debba pervenirsi anche quanto alla dedotta mancata applicazione delle attenuanti generiche, trattandosi di censura del tutto priva di concreti riferimenti a situazion idonee a fondare il riconoscimento delle attenuanti medesime;
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il consiglire estensore
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Il Presidente