Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MORCONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Benevento, in relazione al delitto di cui all’a 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, censurando l’affermazione di penale responsabilità, l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, oltre che reiterativo, avendo la Corte territoriale diffusamente esposto le ragioni a sostegno dell’inconsistenza della tesi difensiva della destinazione dello stupefacente ad un consumo di gruppo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, quanto al secondo motivo, di dover dar seguito all’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 01);
ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso sia del tutto generico, risolvendosi in un mero richiamo del dato ponderale che aveva reso possibile l’applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
ritenuto che ad analoghe conclusioni di aspecificità del motivo debba pervenirsi anche quanto alla dedotta mancata applicazione delle attenuanti generiche, trattandosi di censura del tutto priva di concreti riferimenti a situazion idonee a fondare il riconoscimento delle attenuanti medesime;
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il consiglire estensore
GLYPH
Il Presidente