Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per chi cerca di ribaltare una condanna, ma non è un percorso privo di ostacoli. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 4957/2024, illustra perfettamente come la mancanza di specificità nei motivi di appello possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche per il ricorrente. Questo caso offre uno spaccato chiaro sui requisiti formali che un’impugnazione deve rispettare per essere esaminata nel merito.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. L’imputato, ritenuto colpevole del reato di ricettazione, decideva di impugnare la decisione proponendo ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si basavano su diversi punti: la presunta mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la contestazione della motivazione sulla responsabilità penale, la presunta prescrizione del reato e il diniego della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti uno per uno, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Motivo 1: La Mancata Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata giudicata inammissibile per “genericità originaria”. Secondo i giudici, questa doglianza era stata inserita tardivamente e senza alcuna specificazione, non consentendo alla Corte di valutare la gravità del fatto in concreto. In pratica, non basta menzionare una norma, ma occorre argomentare in modo dettagliato perché essa avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso specifico.
Motivo 2: La Genericità sulla Dichiarazione di Responsabilità
Anche il motivo con cui si contestava la motivazione della sentenza di condanna è stato bocciato per mancanza di specificità, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale. La Corte ha sottolineato come le argomentazioni del ricorrente fossero deduzioni generiche, prive di puntuali riferimenti alle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare il ricorso e alla motivazione dell’atto impugnato. La giurisprudenza, inoltre, ha confermato la piena compatibilità (concorso) tra il reato di ricettazione e quello di commercio di prodotti con marchi falsi (art. 474 c.p.).
Altre Questioni: Prescrizione e Sospensione della Pena
La Corte ha rapidamente liquidato anche gli altri punti. Ha chiarito che il reato di ricettazione non era prescritto, poiché il termine da considerare è quello decennale previsto dall’art. 648, primo comma, del codice penale. Infine, ha stabilito che la mancata concessione della sospensione condizionale della pena era una valutazione di merito, basata sui precedenti specifici dell’imputato, e come tale non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della Suprema Corte risiede nel rigido rispetto dei requisiti di specificità dei motivi di ricorso. La funzione della Corte di Cassazione non è quella di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a enunciazioni generiche, a critiche fattuali o a richieste non argomentate in diritto impedisce alla Corte di svolgere il proprio ruolo. L’ordinanza ribadisce che il ricorrente ha l’onere di individuare con precisione i vizi della decisione appellata, fornendo al giudice dell’impugnazione tutti gli elementi necessari per esercitare il proprio sindacato.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Come dimostra questo caso, essa comporta conseguenze concrete e onerose. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con la massima cura e precisione, perché la superficialità e la genericità non solo precludono ogni possibilità di successo, ma si traducono anche in un’ulteriore sanzione economica.
Perché un motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile per “genericità”?
Un motivo di ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non indica in modo specifico e puntuale le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l’impugnazione, o quando non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Questo impedisce al giudice di comprendere le censure e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito discrezionalmente dalla Corte.
Il reato di ricettazione può coesistere con quello di commercio di prodotti con marchi falsi?
Sì, secondo la giurisprudenza di legittimità citata nell’ordinanza, il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) può concorrere con quello di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), poiché tutelano beni giuridici diversi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4957 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazi dell’art. 131-bis cod.pen., è inammissibile per genericità originaria essendo stato inserito conclusioni scritte solo tardivamente e senza alcuna specificazione, rimanendo le eventua valutazioni implicitamente escluse dalla motivazione della sentenza impugnata in punto gravità del fatto;
ritenuto che il motivo con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generic fatto, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, pertanto, non si consen giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità che ammette il concorso tra il r ricettazione e quello di cui all’art. 474 cod. pen.;
ritenuto che il reato di ricettazione non era prescritto alla data della sentenza impugn dovendosi fare riferimento al termine decennale che ha come base la pena prevista dall’art. 64 primo comma, cod. pen.;
rilevato che la Corte ha escluso, con argomenti non rivedibili tratti dal merito del gi la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena alla lu precedenti specifici e di tanto il ricorrente non può dolersi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.