Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni nuove e specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi sono ritenuti generici e ripetitivi. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché la specificità degli atti processuali è un requisito fondamentale per la loro valutazione nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato contestava due punti specifici della decisione: in primo luogo, il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 62, n. 6, del codice penale, che premia la collaborazione nel riparare il danno. In secondo luogo, si opponeva alla confisca di una somma di denaro sequestrata, sostenendone la legittima provenienza.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e li ha dichiarati inammissibili. La conseguenza di questa decisione non è stata solo la conferma della sentenza d’appello, ma anche la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso inammissibile blocca questa valutazione sul nascere.
Le Motivazioni: Perché i Motivi di Ricorso Erano Generici?
La Corte ha basato la sua decisione di inammissibilità sulla natura dei motivi presentati, ritenuti carenti sotto due profili principali: la genericità e la reiterazione.
La Genericità sul Mancato Riconoscimento dell’Attenuante
Per quanto riguarda l’attenuante, la Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una risposta ampia e corretta. Era stato evidenziato che le dichiarazioni offerte dall’imputato erano irrilevanti e non avevano fornito alcuna indicazione utile per individuare o arrestare il fornitore della sostanza stupefacente. Riproporre la stessa doglianza in Cassazione senza contestare specificamente la logica della motivazione della Corte d’Appello rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Genericità sulla Confisca del Denaro
Anche il motivo relativo alla confisca è stato giudicato generico. Il ricorrente non è riuscito a superare la valutazione della Corte d’Appello, secondo cui la documentazione presentata era inadeguata a dimostrare la provenienza lecita del denaro. La Suprema Corte ha ribadito che l’entità della somma e il suo rinvenimento contestuale alla sostanza stupefacente erano elementi che la rendevano più compatibile con l’attività di traffico illecito piuttosto che con fonti lecite. La semplice riproposizione della propria tesi, senza demolire il ragionamento del giudice precedente, non è sufficiente in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, evidenzia che un ricorso in Cassazione deve essere formulato con estrema precisione, attaccando specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, e non limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. In secondo luogo, conferma che l’onere di provare la provenienza lecita di beni sequestrati in contesti criminali è a carico di chi ne rivendica la proprietà. Infine, ci ricorda che un ricorso inammissibile non è un tentativo a vuoto, ma un atto che comporta conseguenze economiche concrete, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e meramente ripetitivi di censure già esaminate e respinte con motivazione adeguata nella sentenza precedente.
Qual era la ragione per cui non è stata concessa l’attenuante?
L’attenuante non è stata concessa perché le informazioni fornite dal ricorrente sono state giudicate irrilevanti e non utili all’individuazione e all’arresto del fornitore, come già correttamente motivato dalla Corte di Appello.
Per quale motivo è stata confermata la confisca del denaro?
La confisca è stata confermata a fronte dell’inidoneità della documentazione offerta per provare la legittima provenienza del denaro, la cui entità e il cui ritrovamento insieme allo stupefacente lo rendevano più compatibile con l’attività di traffico illecito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1472 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1472 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 25/09/1981
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di Nassib COGNOME ceri i qu contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’atten iante di all’art. 62 n. 6 cod. pen. e alla confisca del denaro, sono inammissibili per generi risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente lisattese in sentenza;
considerato, infatti, che al motivo con il quale si contesta il mancato ricc noscime dell’attenuante indicata la Corte di appello ha fornito ampia e corretta risposta, sttoline l’irrilevanza del dato offerto per l’assenza di indicazioni utili all’individuazione e al ‘a fornitore (pag.6);
rilevato che anche in relazione alla confisca il motivo è generico a fronte del a inidone della documentazione offerta a provare la legittima provenienza del denaro seqL estrato, pi compatibile per entità e contestuale rinvenimento insieme allo stupefacente con l’attività cessione e traffico svolta (pag. 7);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con mnseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024 7