Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non è mai scontato e le vie di impugnazione rappresentano uno strumento fondamentale di garanzia. Tuttavia, per essere efficaci, devono rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Il caso analizzato riguarda una condanna per falso in atto pubblico commesso da un privato, per aver falsificato il talloncino della revisione della propria auto.
I fatti del caso: dalla proscioglimento alla condanna per falso
In primo grado, l’imputata era stata prosciolta per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva riformato la decisione, ritenendo l’imputata colpevole del reato di falso e condannandola. La difesa ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.
L’analisi del ricorso inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la genericità dei motivi di ricorso e la corretta valutazione della Corte d’Appello sulla non necessità di rinnovare l’istruttoria dibattimentale.
La genericità dei motivi come causa di inammissibilità
Il motivo principale del ricorso è stato giudicato generico e indeterminato. Secondo i giudici, la difesa si è limitata a proporre una diversa valutazione delle prove, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, come invece richiesto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma deve concentrarsi sulla denuncia di errori di diritto o di vizi logici manifesti della motivazione.
La questione della mancata rinnovazione della prova
Un’altra doglianza riguardava la mancata rinnovazione della prova dichiarativa in appello. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ribaltamento della sentenza di primo grado non era basato su una diversa valutazione dell’attendibilità di una testimonianza, ma su una differente interpretazione del significato probatorio complessivo degli elementi raccolti. In tali circostanze, la legge non impone al giudice d’appello di procedere alla rinnovazione della prova.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha stabilito che l’appello non era fondato su una critica puntuale e specifica alla sentenza di primo grado, ma si risolveva in doglianze generiche e in una richiesta di diversa valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta logicamente corretta e coerente. Di conseguenza, essendo il ricorso principale inammissibile, anche gli eventuali motivi aggiunti sono stati travolti dalla stessa sorte, come previsto dall’articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo è inefficace, ma può anche comportare un aggravio di costi. È essenziale che i motivi di impugnazione siano formulati in modo chiaro, preciso e pertinente, attaccando specifici punti della decisione contestata, per evitare una declaratoria di inammissibilità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, indeterminati e non rispettano i requisiti specifici prescritti dalla legge, come l’art. 581 del codice di procedura penale. In pratica, se ci si limita a proporre una valutazione delle prove diversa da quella del giudice, senza indicare precisi errori di diritto o vizi logici della motivazione.
Quando il giudice d’appello è obbligato a rinnovare una prova, come riascoltare un testimone?
La rinnovazione della prova dichiarativa in appello non è sempre obbligatoria. Secondo la sentenza, non è necessaria quando la decisione di riformare una sentenza di primo grado si fonda non su una diversa valutazione dell’attendibilità di un testimone, ma su una differente interpretazione del significato probatorio degli elementi già raccolti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte di Cassazione la condanna al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8135 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8135 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARPINETO COGNOME il 28/01/1969
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34894/24 – Ud 29 gennaio 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Macerata che l’aveva prosciolta ex art. 131-bis cod. pen., aveva condannato l’imputata per il reato di falso in a pubblico del privato (per avere falsificato il talloncino attestante la revisione della pr autovettura).
Ritenuto che il primo ed unico motivo del ricorso principale – che lamenta vizi dell motivazione e violazione di legge – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivaz della sentenza impugnata logicamente corretta, offre delle doglianze in punto di responsabilità generiche e portatrici di una diversa valutazione della prova.
Considerato, in particolare, quanto alla doglianza circa l’omessa rinnovazione della prova dichiarativa, che il differente vaglio della Corte territoriale rispetto al Giudice di cure non è stato fondato su una diversa valutazione della prova dichiarativa, ma su una differente valutazione del significato probatorio degli elementi raccolti, donde non si imponev la rinnovazione.
Rilevato che l’inammissibilità dei motivi principali determina quella dei motivi aggiun ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara ma missibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025
Il consig4ee estensore
Il Presidente NOME COGNOME