Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione in modo corretto è un requisito fondamentale nel processo penale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della sua eccessiva genericità. Questa decisione non solo conferma una condanna per furto, ma impone anche ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e di una significativa sanzione pecuniaria, sottolineando l’importanza della precisione tecnica negli atti legali.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di furto, come previsto dall’art. 624 del codice penale, emessa dal Tribunale di Piacenza. La decisione veniva confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna, che riteneva provata la responsabilità penale degli imputati. Non soddisfatti della pronuncia, i difensori dei due condannati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, tentando di ottenere l’annullamento della sentenza d’appello.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Il tentativo di ribaltare l’esito del processo si è però scontrato con una valutazione preliminare da parte della Suprema Corte. I giudici hanno stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito. In particolare, il ricorso è stato giudicato “generico e aspecifico”, portando a una dichiarazione di inammissibilità. Questo significa che la Corte non è entrata nel vivo delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo formale, riscontrando un vizio insanabile nell’atto stesso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando la carenza dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a una contestazione generica, senza individuare con precisione i presunti errori logici o giuridici contenuti nella motivazione della sentenza d’appello. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e corretta; di fronte a ciò, un ricorso che non articola critiche puntuali e circostanziate non permette al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stata la naturale conclusione del giudizio.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze molto concrete per i ricorrenti. In primo luogo, la condanna per furto è diventata definitiva. In secondo luogo, come previsto dalla legge in questi casi, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di tutte le spese processuali. Infine, è stata disposta a loro carico la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e specificità, poiché la superficialità e la genericità non solo rendono vano il tentativo di far valere le proprie ragioni, ma comportano anche significative sanzioni economiche.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione, ovvero non valuta se le ragioni dell’appellante sono fondate o meno, perché l’atto di ricorso presenta un difetto formale che ne impedisce l’analisi, come la genericità dei motivi.
Perché in questo caso il ricorso è stato considerato generico e aspecifico?
Il ricorso è stato giudicato generico perché non indicava in modo chiaro e specifico i punti della sentenza impugnata che si ritenevano errati e le ragioni giuridiche a sostegno della critica, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questa specifica ordinanza, tale somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45399 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45399 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TRADATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Piacenza che ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di all’art. 624 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge, è generico aspecifico, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. p qualsiasi indicazione idonea a consentire al giudice dell’impugnazione, a fronte di u motivazione logica e corretta, di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sinda merito gli elementi che sono alla base della censura formulata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguent condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 luglio 2023
Il consigliere estensore
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Il Presidente