Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una situazione in cui l’impugnazione non viene neppure esaminata a causa di vizi formali o sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze della genericità dei motivi di ricorso, un errore che può portare non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni economiche aggiuntive.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte per ottenere l’annullamento della condanna. Il suo ricorso si basava su un presunto difetto di motivazione della sentenza impugnata riguardo al giudizio di colpevolezza.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha rapidamente concluso per la non ammissibilità del ricorso. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che l’atto di impugnazione era affetto da “assoluta genericità”. In pratica, il ricorrente si era limitato a lamentare un generico difetto di motivazione senza però specificare quali fossero le doglianze e le argomentazioni difensive che la Corte d’Appello avrebbe ignorato o sottovalutato. Inoltre, non aveva spiegato perché tali elementi, se considerati, sarebbero stati decisivi per un esito diverso del processo.
Le Conseguenze Previste dall’Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’articolo 616 del Codice di Procedura Penale stabilisce chiaramente che, in questi casi, la parte privata che ha proposto l’impugnazione viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo: la norma prevede anche la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questa specifica ordinanza, la Corte ha quantificato tale somma in tremila Euro, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. I giudici hanno sottolineato che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla decisione impugnata. Non è sufficiente una critica generica e astratta. Il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione i punti della sentenza che ritiene errati e di argomentare in modo specifico le ragioni della propria contestazione. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le due decisioni di merito (primo e secondo grado) erano conformi e non presentavano “vuoti o manifeste incongruenze logiche”. L’appello del ricorrente, essendo generico, non era in grado di scalfire la coerenza e la logicità del percorso argomentativo seguito dai giudici dei gradi inferiori.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Presentare un’impugnazione generica equivale a non presentarla affatto, con l’aggravante di subire una condanna economica. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: ogni atto di impugnazione deve essere il risultato di un’analisi approfondita e dettagliata della sentenza che si intende criticare, individuando con precisione chirurgica i vizi logici o giuridici su cui fondare le proprie argomentazioni. Per i cittadini, questa decisione sottolinea come l’accesso alla giustizia sia un diritto da esercitare con serietà e cognizione di causa, per evitare che un tentativo di difesa si trasformi in un ulteriore pregiudizio economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto affetto da “assoluta genericità”. Il ricorrente non ha specificato quali fossero le doglianze pretermesse dalla Corte d’Appello né ha argomentato la loro decisività ai fini del giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che le decisioni di merito erano “conformi” e prive di “incongruenze logiche”?
Significa che sia la sentenza di primo grado che quella d’appello erano giunte alla stessa conclusione attraverso un percorso argomentativo coerente e senza errori logici evidenti. La genericità del ricorso non ha permesso di individuare alcun vizio in tale percorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15527 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIJEKA( CROAZIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta in termini di assoluta genericità asserito difetto di motivazione rispetto al giudizio di responsabilità per l’evasione conte / omettendo di indicare quali siano state le doglianze pretermesse dalla Corte del merito e la lo decisività rispetto al percorso logico tracciato dalle due conformi decisioni di merito, ch contro, non risultano affette da vuoti o manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità bel ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.