Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità delle censure conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è cruciale nel diritto processuale penale e la sua applicazione, come vedremo nel caso specifico di un tentato furto pluriaggravato, comporta conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di tentato furto pluriaggravato emessa dal giudice di primo grado. La decisione veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Torino, che riteneva l’imputato responsabile del reato contestato. Non accettando la pronuncia di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo con cui lamentava violazione di legge e vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale sia in merito al trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’analizzare il ricorso, ha rilevato un vizio fondamentale: la sua “evidente genericità”. Questo è un punto centrale per comprendere la logica dietro la decisione. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e rigettate nei gradi di merito. Per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali rivolte direttamente alla motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a reiterare le richieste già formulate in appello, senza instaurare un vero e proprio dialogo critico con la decisione della Corte territoriale. Le sue affermazioni sono state giudicate prive degli elementi di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenerle, mancando quella “necessaria correlazione con le ragioni poste a base della decisione impugnata” che costituisce il cuore di un valido ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è chiara e didattica. I giudici di legittimità hanno spiegato che il compito del ricorrente non è quello di sollecitare una nuova valutazione del merito della vicenda, ma di individuare e dimostrare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione del provvedimento contestato. Il ricorso, esaurendosi in “mere affermazioni” astratte e non collegate alla struttura argomentativa della sentenza d’appello, non ha superato la soglia di ammissibilità. La Corte ha quindi applicato il principio consolidato secondo cui un ricorso inammissibile deve essere dichiarato tale, senza scendere nell’esame del merito delle questioni sollevate.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è duplice. In primo luogo, la condanna inflitta nei gradi di merito diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. La decisione ribadisce quindi una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: un’impugnazione, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, deve essere un atto tecnicamente rigoroso, specifico e argomentato, pena la sua inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile a causa della sua “evidente genericità”, in quanto si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza contestare in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il delitto di tentato furto pluriaggravato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità del ricorrente nonché in merito al trattamento sanzioNOMErio, è viziato da evidente genericità, perché si limita a reiterare le richieste già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, esaurendosi in mere affermazioni prive degli elementi di diritto e dei dati di fatto a sostegno e della necessaria correlazione con le ragioni poste a base della decisione impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024