Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per contestare una condanna, ma richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità e l’aspecificità dei motivi possano rendere vana un’impugnazione, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori spese.
Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace e quali errori evitare per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto aggravato, pronunciata in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole e condannato a una pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a una multa di 200 euro.
Non rassegnandosi alla decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: un’erronea applicazione della legge dovuta a una motivazione carente riguardo alla sussistenza del dolo, ovvero l’intenzione cosciente e volontaria di commettere il reato.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè non valuta se il dolo ci fosse o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione stessa. Secondo i giudici, il motivo presentato era “non deducibile in questa sede di legittimità”.
La Genericità Come Vizio Fatale dell’Impugnazione
Il Collegio ha rilevato che il ricorso era “del tutto generico ed aspecifico”. In altre parole, l’avvocato non ha adeguatamente specificato le ragioni di fatto e di diritto per cui la sentenza d’appello sarebbe stata sbagliata. Invece di un confronto puntuale con le argomentazioni dei giudici di merito, il ricorso si è limitato a una critica generale, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della Corte d’Appello. Questo difetto strutturale ha reso il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Analisi del Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La decisione della Cassazione sottolinea un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione non è una semplice richiesta di riesame. Chi ricorre in Cassazione ha l’onere di dimostrare, con argomenti precisi e pertinenti, dove e perché i giudici dei gradi precedenti hanno sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la loro decisione. Una critica vaga e generica non è sufficiente.
Le Conseguenze Economiche
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento di due somme distinte:
1. Le spese processuali del giudizio di Cassazione.
2. Una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazioni inammissibili, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sulla base di due pilastri. In primo luogo, ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse completa, logica e giuridicamente corretta nel giustificare sia la responsabilità penale dell’imputato sia l’entità della pena. Le argomentazioni dei giudici di merito sono state considerate immuni da vizi e, pertanto, non censurabili in sede di legittimità.
In secondo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e, soprattutto, aspecifico. Non è sufficiente lamentare una carenza di motivazione sul dolo; è necessario indicare precisamente quali passaggi della sentenza sono illogici o contraddittori e perché. Il ricorso, non avendo operato questo confronto critico con la decisione appellata, è risultato privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione con estrema cura e precisione. Per evitare un ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare. Proporre un ricorso generico non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento della condanna, ma espone anche a significative conseguenze economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore costo per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato generico e aspecifico. Non specificava le ragioni di fatto e di diritto in modo puntuale e non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, violando i requisiti previsti dall’art. 591 del codice di procedura penale.
Qual è la differenza tra un ricorso respinto e un ricorso inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali o sostanziali per essere esaminato (es. è generico, tardivo). Il giudice non entra nel merito. Un ricorso viene respinto quando, pur essendo ammissibile, viene esaminato nel merito e i motivi vengono giudicati infondati.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro. Questa è una sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 28/06/1958
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’Il gennaio 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 4 febbraio 2022 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge per omessa adeguata motivazione delle ragioni di riconoscimento della sua responsabilità penale, in particolare con riguardo alla ricorrenza del dolo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito be rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
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