Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa concludersi con una declaratoria di ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi addotti. La Suprema Corte di Cassazione, con la presente decisione, ribadisce l’importanza dei requisiti formali e sostanziali che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito, specialmente in materia penale. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni che hanno condotto a tale esito.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e parzialmente riformata dalla Corte di Appello. Inizialmente, l’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati di furto e di indebito utilizzo di carte di pagamento. In secondo grado, i giudici d’appello avevano dichiarato il non doversi procedere per il reato di furto a causa della mancanza di una valida querela, condizione necessaria per la perseguibilità di tale delitto.
Di conseguenza, la Corte territoriale aveva ricalcolato la pena esclusivamente per il reato residuo, previsto dall’art. 493-ter del codice penale, ovvero l’indebito utilizzo di carte di credito. Nello specifico, era stato accertato che l’imputato aveva compiuto tre operazioni illecite, per un ammontare complessivo di oltre 2.800 euro, causando un danno patrimoniale di notevole entità. Nonostante la riforma parziale, la condanna per l’uso illecito delle carte era stata confermata. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione contro tale decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. L’esito del giudizio di legittimità non è entrato nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si è fermato a una valutazione preliminare sulla validità stessa dell’atto di impugnazione. Tale decisione comporta non solo la definitività della condanna stabilita dalla Corte d’Appello, ma anche l’obbligo per il ricorrente di sostenere le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi presenta un’impugnazione di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato ‘generico per indeterminatezza’.
Secondo i giudici, il ricorrente si è limitato a contestare genericamente l’affermazione della propria responsabilità penale, senza però confrontarsi criticamente con la motivazione, definita ‘logicamente corretta’, della sentenza impugnata. Non sono stati indicati gli elementi specifici su cui si basava la censura, impedendo di fatto alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. La Corte ha richiamato la sentenza d’appello, la quale aveva evidenziato in modo chiaro la gravità dei fatti: tre operazioni illecite per un importo totale di 2.803,94 euro, configurando un ‘danno molto significativo’. La mancanza di una critica puntuale e argomentata rende il ricorso un mero atto di dissenso, privo dei requisiti tecnici necessari per essere accolto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una generica lamentela. È necessario che l’atto di impugnazione sia strutturato come una critica precisa e argomentata alla decisione che si contesta, individuando specifici vizi di legge o di motivazione.
Per i professionisti legali, ciò significa che la redazione di un ricorso richiede un’analisi meticolosa della sentenza impugnata, per smontarne l’impianto argomentativo punto per punto. Per gli imputati, la decisione sottolinea che l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato al rispetto di regole rigorose, la cui violazione porta a una declaratoria di ricorso inammissibile e a ulteriori conseguenze economiche. La sentenza diventa così definitiva e la pena deve essere eseguita.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava in modo chiaro e puntuale le critiche alla sentenza impugnata, violando i requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Qual era il reato per cui l’imputato è stato condannato in via definitiva?
L’imputato è stato condannato in via definitiva per il reato di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, previsto dall’art. 493-ter del codice penale, per aver effettuato tre operazioni illecite per un totale di 2.803,94 euro.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19516 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino, dichiarando di non doversi procedere nei confronti del ricorrente quanto al reato di furto per difetto di querela e per l’effett rideterminando la pena relativamente al reato residuo (indebito utilizzo delle carte di credito di pagamento, ex art 493 ter cod. pen.), confermando nel resto.
Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto all’affermazione di penale responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 1 della sentenza impugnata in cui il la Corte territoriale evidenza che il ricorrente ha effettuato ben tre illecit operazioni per un complessivo ammontare di euro 2.803,94, così cagionando un danno molto significativo).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il ci1sTIiere COGNOME tensore
Il Presidente