Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce l’Importanza della Specificità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile per genericità non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e conformi ai requisiti di legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur rideterminando la pena, aveva confermato la dichiarazione di responsabilità di un imputato per il delitto di falsità materiale commessa da privato, previsto dall’art. 482 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso Inammissibile e la Genericità del Motivo
Il cuore della vicenda processuale risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato. La difesa contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla condanna. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, tale contestazione era stata formulata in maniera del tutto generica e indeterminata. Il ricorrente, infatti, non aveva rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a criticare la sentenza senza individuare i punti deboli o gli errori logici del ragionamento del giudice d’appello, impedendo di fatto alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rilevato che, di fronte a una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, il ricorso non specificava gli elementi concreti che ne avrebbero dovuto minare la validità. Un’impugnazione non può consistere in una generica lamentela, ma deve articolarsi in critiche precise e puntuali. La mancanza di specificità rende il motivo di ricorso inammissibile perché non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i rilievi mossi alla decisione precedente. Pertanto, constatata la genericità e l’indeterminatezza del motivo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione funge da monito sull’onere di diligenza che grava sulla parte che impugna una sentenza: i motivi di ricorso devono essere formulati con rigore e precisione, pena la preclusione di un esame nel merito e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo di ricorso era generico e indeterminato, non specificando in modo adeguato gli elementi che contestavano la logicità della sentenza impugnata, in violazione dei requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per la formulazione di un valido motivo di ricorso?
La legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici. L’atto deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della censura, consentendo al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi contro la decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39455 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (ALIAS NOME AGRON) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO cli BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 25 settembre 2024
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, rideterminando la pena, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato pe il delitto di cui all’art. 482 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazion posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il consigli GLYPH stensore
Il Presidente