Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale, evidenziando come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito i paletti procedurali che ogni difensore deve rispettare per ottenere un esame nel merito delle proprie doglianze. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso: un Appello contro una Condanna
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello, la quale aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di favoreggiamento personale. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, decideva di adire la Corte di Cassazione, affidando il proprio ricorso a tre distinti motivi. Il primo motivo criticava la ricostruzione dei fatti e la motivazione della Corte territoriale in merito alla sussistenza del reato. Il secondo e il terzo motivo, invece, si dolevano della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale pronuncia è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Capitale
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, riconducendoli tutti a un unico vizio di fondo: la genericità.
1. Primo Motivo – Critica Generica: La Cassazione ha ritenuto il primo motivo affetto da genericità poiché si contrapponeva alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Appello senza sollevare specifiche censure. Le critiche alla motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 384 c.p. sono state giudicate infondate, in quanto la Corte di merito aveva, al contrario, congruamente motivato l’assenza di elementi concreti a supporto di tale richiesta.
2. Secondo e Terzo Motivo – Doglianze Apparenti: Anche i motivi relativi alla tenuità del fatto e alle attenuanti generiche sono stati bollati come inammissibili. La Corte ha spiegato che tali censure sono inammissibili per due ragioni concorrenti. In primo luogo, le valutazioni di merito, se adeguatamente e logicamente motivate come nel caso di specie, non sono sindacabili in sede di legittimità. In secondo luogo, le doglianze erano formulate in modo talmente generico da denunciare solo apparentemente un errore logico o giuridico, senza però individuarlo con precisione. La Corte richiama un proprio precedente (sentenza n. 44882/2014) per sottolineare come non sia sufficiente una critica superficiale per scardinare il ragionamento del giudice di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La decisione in commento è un monito fondamentale per la prassi forense. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi tecnica e puntuale della sentenza impugnata, finalizzata a individuare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito o a muovere critiche generiche alla ricostruzione fattuale si traduce in un ricorso inammissibile. Le implicazioni pratiche sono severe: non solo la sentenza di condanna diventa definitiva, ma il ricorrente subisce anche un’ulteriore condanna economica. Per garantire una difesa efficace, è essenziale che l’atto di impugnazione sia specifico, pertinente e giuridicamente fondato.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre argomenti già esaminati o a presentare critiche vaghe che non individuano un preciso errore di diritto o un vizio logico manifesto nel ragionamento del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamini il merito del caso. La sentenza impugnata diventa definitiva e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di appello?
No, la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente. È possibile censurare la motivazione solo se questa è manifestamente illogica, contraddittoria o carente, ma non se si propone semplicemente una diversa interpretazione del materiale probatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all’accertamento delle condotte di favoreggiamento personale, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sull’assenza di elementi concreti a supporto dell’invocata causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p.; ritenuto che anche il secondo e terzo motivo in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
liere estensore Il Con
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Il Presid
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024