Ricorso Inammissibile per Genericità dei Motivi: Le Conseguenze
Presentare un’impugnazione in Cassazione è una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici non solo viene respinto, ma comporta anche severe conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per comprendere l’importanza di una corretta formulazione degli atti processuali.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, specificamente hashish e cocaina, un delitto previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e vizi di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La ragione di tale drastica decisione risiede nell’assoluta genericità del motivo presentato. In pratica, il difensore si era limitato a enunciare il motivo di doglianza in modo astratto, senza fornire alcuna spiegazione, argomentazione o riferimento specifico alla sentenza impugnata che potesse sostenere la sua tesi. Un motivo ‘semplicemente enunciato’, come lo definisce la Corte, non è sufficiente per attivare un giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile per questa ragione è equiparato a un ricorso non presentato.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La legge prevede che, in questi casi, la parte che ha proposto l’impugnazione venga condannata al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo. La Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria aggiuntiva si fonda sul principio, avallato dalla Corte Costituzionale, secondo cui l’aver dato causa all’inammissibilità del ricorso deriva da una ‘colpa’ del ricorrente. Presentare un ricorso palesemente privo dei requisiti minimi di specificità costituisce un comportamento negligente che appesantisce inutilmente il sistema giudiziario, giustificando l’applicazione di una sanzione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della diligenza e della professionalità nella redazione degli atti di impugnazione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza; è necessario articolare critiche precise, puntuali e argomentate, che mettano il giudice in condizione di valutare la fondatezza delle censure. Un ricorso vago e superficiale non solo è destinato al fallimento, ma espone il cliente a costi significativi, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore pregiudizio economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa dell’assoluta genericità del motivo, che è stato semplicemente enunciato senza essere accompagnato da alcuna spiegazione o argomentazione a suo sostegno.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso è condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di inammissibilità?
Sì, la sanzione pecuniaria viene applicata per legge, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la colpa sussistesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43076 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di hashish e cocaina.
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile, per l’assoluta genericità del motivo, semplicemente enunciato, senza alcuna spiegazione.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.