Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sulla Genericità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione è formulata in modo vago, le conseguenze non si limitano al rigetto, ma portano a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con significative sanzioni economiche a carico del ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere l’importanza della precisione nella redazione degli atti giudiziari.
Il caso in esame: un appello generico
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in appello, di un individuo per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, specificamente cocaina, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che disciplina i casi di lieve entità. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla sua responsabilità, alla qualificazione giuridica del reato e all’entità della pena inflitta. Tuttavia, le censure sono state presentate in modo del tutto superficiale.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella ‘assoluta genericità dei motivi’. In pratica, il ricorrente si era limitato a enunciare i suoi motivi di doglianza senza fornire alcuna spiegazione o argomentazione a supporto. Non ha specificato in che modo la Corte d’Appello avrebbe violato la legge né dove risiedessero i difetti di motivazione della sentenza impugnata. Questo modo di procedere rende l’atto d’impugnazione privo della sua funzione essenziale: quella di sottoporre al giudice questioni specifiche su cui decidere.
Le conseguenze economiche dell’inammissibilità
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Per legge, a tale esito seguono due sanzioni pecuniarie:
1. Condanna alle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Pagamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha condannato il ricorrente a versare la somma di tremila euro. Questa sanzione viene irrogata quando non si riscontra un’assenza di colpa nel comportamento che ha causato l’inammissibilità. In altre parole, la presentazione di un ricorso palesemente generico è considerata una condotta colpevole che giustifica la sanzione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte, seppur sintetiche, si fondano su un principio cardine del sistema delle impugnazioni. Un ricorso non può essere una mera protesta generica contro una sentenza sfavorevole. Deve, al contrario, essere un atto tecnico che individua con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. L’assoluta genericità dei motivi equivale a non presentare alcun motivo valido, impedendo alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla legittimità della decisione. La sanzione economica serve quindi a disincentivare la presentazione di ricorsi temerari o redatti senza la dovuta diligenza, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario.
Le conclusioni
La decisione in commento è un monito per gli operatori del diritto e per i loro assistiti. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e meticolosa della sentenza impugnata e una formulazione chiara e specifica delle censure. La superficialità non è ammessa e, come dimostra questo caso, può comportare costi significativi. È essenziale che ogni motivo di ricorso sia supportato da argomentazioni logico-giuridiche pertinenti, altrimenti il rischio concreto non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori sanzioni pecuniarie per aver adito la Suprema Corte in modo inappropriato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità dei motivi, che sono stati semplicemente enunciati senza alcuna spiegazione o argomentazione a loro supporto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la somma che il ricorrente deve versare alla Cassa delle ammende e perché è stata imposta?
La somma ammonta a tremila euro. È stata imposta perché la Corte non ha ravvisato un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, ritenendo la presentazione di un ricorso generico un atto negligente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43075 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a BUSSOLENGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina.
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e misura della pena.
Il ricorso è inammissibile, per l’assoluta genericità dei motivi, semplicemente enunciati, senza alcuna spiegazione.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.