Ricorso Inammissibile: la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo fallisca nel suo intento di riformare una sentenza, ma comporti anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. Il caso analizza un appello avverso una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, respinto a causa della genericità delle argomentazioni difensive. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: l’obbligo di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti.
I Fatti del Caso
Un giovane, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (previsto dall’art. 337 del codice penale), decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, contestando l’affermazione di responsabilità fatta dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 giugno 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte d’Appello è diventata, quindi, definitiva.
Le Motivazioni: la Genericità di un Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. I giudici di legittimità hanno qualificato le doglianze del ricorrente come “generiche”, evidenziando come esse si limitassero a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha mosso critiche specifiche contro la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, ma si è limitata a ripetere argomenti già ritenuti infondati.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva un “puntuale e logico apparato argomentativo”. I giudici di secondo grado avevano infatti accertato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, compreso l’elemento psicologico. Avevano inoltre escluso l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 393-bis del codice penale, che scusa la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. Poiché il ricorso non si è confrontato specificamente con queste precise argomentazioni, è stato giudicato incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione impugnata. È necessario, invece, articolare motivi specifici che identifichino vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione della sentenza precedente. Un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di una strategia difensiva mirata e tecnicamente rigorosa, specialmente nel giudizio di legittimità, dove il campo di analisi è limitato alla corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo specifico con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa aveva stabilito la Corte d’Appello riguardo al reato contestato?
La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità del soggetto, ritenendo presenti tutti i presupposti del reato di resistenza a pubblico ufficiale, incluso l’elemento psicologico, e aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità per reazione ad atti arbitrari (art. 393-bis c.p.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27894 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 5624/24 Blanco
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pe
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il re contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vaglia dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di me adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norm incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all 393-bis cod. pen. (pag. 5-6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14/06/2024