Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, la legge impone requisiti stringenti per la sua formulazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la mancata specificità dei motivi conduca inevitabilmente a un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questo caso per capire l’importanza della precisione tecnica negli atti giudiziari.
I Fatti del Caso: La Condanna per Guida Senza Patente
La vicenda ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale per il reato di guida senza aver mai conseguito la patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
L’Appello alla Corte di Cassazione e i motivi del ricorso inammissibile
Il ricorrente basava la sua difesa su una presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che riguarda l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Tuttavia, la Corte ha subito rilevato una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione. Il motivo sollevato è stato giudicato generico e astratto.
Secondo i giudici, il ricorso era completamente privo delle “ragioni di diritto e dei dati di fatto” che, secondo l’articolo 581 del codice di procedura penale, devono obbligatoriamente sorreggere ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente citare una norma di legge; è indispensabile spiegare in modo dettagliato e specifico come e perché quella norma sarebbe stata violata nel caso concreto, collegando l’argomentazione ai fatti processuali.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio cardine del processo di legittimità: l’appello non può consistere in una generica lamentela. Il ricorrente ha il dovere di specificare con chiarezza quali parti della sentenza impugnata contengono errori e quali principi di diritto sono stati disattesi.
Nel caso specifico, l’atto si limitava a deduzioni vaghe, senza costruire un’argomentazione logico-giuridica solida. Questa mancanza ha reso impossibile per la Corte anche solo avviare un esame nel merito della questione. La decisione sottolinea come il rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dal codice non sia un mero formalismo, ma una garanzia di serietà e funzionalità del sistema giudiziario, volto a evitare ricorsi dilatori o infondati.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
L’esito del processo è stato duplice. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la condanna emessa dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. La vicenda insegna una lezione fondamentale: la precisione e la specificità non sono opzionali, ma costituiscono l’essenza stessa di un’efficace difesa legale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il motivo presentato era generico, privo delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari per sostenere la richiesta, come invece richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che si limita a enunciazioni vaghe o a semplici lamentele senza indicare in modo specifico e dettagliato gli errori di diritto o i vizi di motivazione commessi dal giudice nel provvedimento precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1135 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1135 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 22/02/1980
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avv7(i alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME Vincenzo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida senza patente (non avendola mai conseguita), con recidiva nel biennio.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore