Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo preclude un esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo il caso di un appello contro una condanna per evasione, respinto proprio per la vaghezza delle argomentazioni.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Palermo, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di evasione. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. Il fulcro del suo ricorso era incentrato su una presunta carenza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rapidamente chiuso la questione, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella “genericità assoluta” del motivo dedotto. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si è limitato a criticare genericamente la sentenza impugnata, senza però confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello. Quest’ultima, al contrario, aveva fornito una motivazione congrua e coerente con le risultanze istruttorie emerse durante il processo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha sottolineato un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione di lamentele generiche. Deve, invece, individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza che si intende impugnare. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva chiaramente spiegato perché riteneva provati tutti gli elementi del reato di evasione. Il ricorrente, omettendo di contestare punto per punto tale ragionamento, ha presentato un motivo di appello privo della specificità richiesta dalla legge. Questa mancanza ha reso il ricorso non meritevole di un esame nel merito, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità. La Corte non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del giudice precedente; un ricorso generico non permette di svolgere tale funzione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe e sono disciplinate dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Oltre a vedere la propria impugnazione respinta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questa ordinanza ribadisce l’importanza cruciale, per la difesa, di redigere atti di impugnazione dettagliati, specifici e tecnicamente solidi, che si confrontino analiticamente con la decisione impugnata, pena la declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “genericità assoluta”. Il ricorrente non ha contestato in modo specifico e puntuale la motivazione della sentenza della Corte di Appello, che invece era stata ritenuta congrua e coerente con le prove raccolte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del reato di evasione?
No, la Corte non è entrata nel merito dei fatti. La declaratoria di inammissibilità ha impedito qualsiasi valutazione sulla colpevolezza dell’imputato, limitandosi a constatare che il ricorso non possedeva i requisiti formali per essere esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15027 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all’imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
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Il Presidente