Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima ancora di salvezza nel processo penale, ma deve essere fatto con rigore e precisione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che la mancanza di specificità nei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Questa pronuncia evidenzia un principio fondamentale: non basta lamentare un’ingiustizia, bisogna argomentarla secondo le regole del diritto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di condanna. Il suo obiettivo era ottenere l’assoluzione, sostenendo la presenza di un vizio di violazione di legge nella decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dell’imputato in modo netto. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, valutando la correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno spinto la Corte a tale conclusione. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente non fossero “consentiti dalla legge in sede di legittimità”. Il problema principale era la loro natura “generica e meramente assertiva”.
In pratica, l’imputato si era limitato a evocare l’esistenza di un vizio di violazione di legge, senza però precisare in modo dettagliato quali fossero le ragioni specifiche che avrebbero dovuto portare alla sua assoluzione. Un ricorso in Cassazione non può consistere in una semplice riaffermazione della propria innocenza o in una critica vaga alla sentenza impugnata. È necessario, invece, articolare un’argomentazione giuridica precisa, indicando le norme che si assumono violate e spiegando come e perché la loro errata applicazione da parte del giudice di merito abbia viziato la decisione.
La Corte ha sottolineato che l’atto di appello mancava di questa specificità, trasformandosi in un’affermazione di principio priva di un concreto aggancio alla vicenda processuale. Non spetta alla Corte di Cassazione “indovinare” o desumere le ragioni del ricorrente; queste devono essere esposte in modo chiaro, completo e tecnicamente ineccepibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale nei ricorsi per Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria serve a scoraggiare impugnazioni presentate in modo superficiale o dilatorio.
Per gli operatori del diritto, emerge la necessità di una preparazione meticolosa e approfondita dell’atto di impugnazione, che deve essere autosufficiente e contenere tutti gli elementi necessari a sostenere le proprie tesi. Per i cittadini, questa decisione ribadisce che il sistema giudiziario ha regole precise che devono essere rispettate: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio richiede il rispetto di oneri formali e sostanziali ben definiti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e meramente assertivi, ovvero non specificavano in modo preciso le ragioni giuridiche per cui l’imputato avrebbe dovuto essere assolto.
Qual è il reato per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 337 del codice penale, ossia resistenza a un pubblico ufficiale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6136 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte di appello di Torino
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di un vizio di violazione di legge assertivamente evocato, senza neppure precisare le ragioni che, invece, avrebbero dovuto comportare l’assoluzione dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024