Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile perché generico non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione analizza un caso di impugnazione contro una condanna per reati legati agli stupefacenti, evidenziando come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso ne determini l’immediato rigetto in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, emessa dal Tribunale di Monza e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Milano, per un reato di lieve entità previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una generica “nullità della sentenza per violazione di legge”.
Questo tipo di doglianza, tuttavia, si è rivelato fatale per l’esito dell’impugnazione. La Suprema Corte è stata chiamata a valutare non il merito della vicenda, ma la validità formale e sostanziale del ricorso stesso.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha centrato la sua analisi sull’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce i requisiti di forma dell’atto di impugnazione, richiedendo che vengano enunciate in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. L’obiettivo è quello di delimitare chiaramente l’oggetto della discussione davanti al giudice superiore, evitando ricorsi esplorativi o pretestuosi.
Nel caso di specie, il motivo sollevato dal ricorrente è stato giudicato come una mera enunciazione di principio, del tutto priva di argomentazioni concrete. Il ricorrente non ha spiegato in che modo la sentenza impugnata avrebbe violato la legge, né ha indicato quali elementi fattuali non sarebbero stati correttamente valutati. Questa carenza ha reso il motivo del tutto generico e, di conseguenza, ha reso il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e lineare. Un ricorso in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare dubbi o a formulare critiche astratte. Deve, al contrario, articolare una critica precisa e circostanziata al provvedimento impugnato. I giudici hanno sottolineato che le “deduzioni generiche” non sono consentite, in quanto l’appello si appalesava “del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste”. La mancanza di specificità impedisce alla Corte di svolgere la propria funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge, trasformando il ricorso in un atto processuale inutile e dilatorio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e precisione. Un avvocato non può limitarsi a contestare genericamente una sentenza, ma deve identificare con esattezza gli errori logico-giuridici e collegarli a specifici passaggi della motivazione. In secondo luogo, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la fine del processo, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni manifestamente infondate o formulate in modo non conforme alla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi delle specifiche ragioni di diritto e degli elementi di fatto richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale per sostenere l’impugnazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti, previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1143 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1143 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONZA il 31/08/1997
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME Jonathan ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Monza per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che il motivo sollevato (Nullità della sentenza per violazione di legge) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dat di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente