Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse lamentele già esposte nei gradi precedenti. È necessario formulare critiche specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, come stabilito da una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo principio fondamentale della procedura penale è stato ribadito in un caso che vedeva un giovane condannato per aver danneggiato un dispositivo elettronico al fine di sottrarsi a un controllo.
I Fatti del Caso in Esame
Il procedimento nasce dal ricorso di un giovane avverso una sentenza della Corte d’Appello. In quella sede, i giudici avevano confermato la sua responsabilità penale, respingendo le sue richieste di applicazione di due importanti istituti di favore: l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale) e una specifica circostanza attenuante.
La condotta contestata riguardava il tentativo del ragazzo di sottrarsi a un controllo, condotta che aveva portato al danneggiamento di un dispositivo elettronico dal costo definito ‘non irrisorio’. Nonostante le argomentazioni difensive, la Corte d’Appello aveva ritenuto la condotta implicitamente grave, escludendo così la possibilità di applicare le norme invocate.
La Specificità dei Motivi: Un Requisito per il Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha portato il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, ma i suoi sforzi si sono rivelati vani. La Suprema Corte ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale nel ricorso: la genericità dei motivi. Invece di contestare specificamente le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello, la difesa si era limitata a una ‘pedissequa riproposizione’ degli stessi argomenti già presentati e respinti in secondo grado.
Questo modo di procedere viola l’art. 581, lettera c), del codice di procedura penale, che richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Un ricorso che si limita a ripetere le doglianze senza confrontarsi criticamente con la decisione impugnata è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel dichiarare il ricorso inammissibile, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una risposta adeguata e logicamente coerente a tutte le richieste dell’imputato. I giudici di secondo grado avevano correttamente motivato il loro diniego basandosi su due elementi chiave:
1. La gravità della condotta: L’azione era finalizzata a sottrarsi a un controllo, un comportamento che implicitamente denota una certa gravità.
2. Il costo del danno: Il danneggiamento del dispositivo elettronico aveva comportato un costo non trascurabile.
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la legittimità e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la motivazione della Corte d’Appello non era né contraddittoria né manifestamente illogica, non vi era spazio per un intervento censorio da parte della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Pertanto, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e critici nei confronti della decisione che si contesta, altrimenti la strada per l’annullamento sarà sbarrata da un insuperabile vizio di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi della specificità richiesta dalla legge (art. 581, lett. c, c.p.p.), e si limitavano a ripetere argomenti già esposti e respinti nel precedente grado di giudizio, senza un confronto critico con la decisione impugnata.
Quali argomenti aveva proposto il ricorrente in sua difesa?
Il ricorrente aveva chiesto l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale, e il riconoscimento di una circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale.
Come ha giustificato la Corte d’Appello il rigetto delle richieste del ricorrente?
La Corte d’Appello ha respinto le richieste basando la sua motivazione sulla gravità implicita della condotta del giovane, diretta a sottrarsi a un controllo, e sul costo non irrisorio del dispositivo elettronico che era stato danneggiato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32086 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32086 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il 10/06/1999
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i due motivi addotti sono generici, in quanto privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 le risolvendosi nella pedissequa riproposizione di argomenti già ‘spesi’ in appell confutati adeguatamente dalla decisione che si contesta;
osservato in particolare che tanto la richiesta di applicazione della causa esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che la richiesta ex art. cod. pen. harnrovato adeguata risposta in motivazione con il riferimento implicita gravità della condotta del giovane, diretta a sottrarsi al controllo sottoposto ed al costo non irrisorio del device danneggiato; considerato che si tratta di motivazioni non contraddittorie né manifestamente illogiche, ciò c sufficiente ad escludere ogni ingerenza censoria da parte di questa Cort legittimità; {
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente