Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conferma la Condanna
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un appello si limita a riproporre le stesse argomentazioni senza un’analisi critica della sentenza impugnata, il risultato è un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere perché un’impugnazione, per essere efficace, debba essere precisa e puntuale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, specificamente marijuana, come previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Bari.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione riguardo all’attribuzione del fatto a suo carico. Tuttavia, il suo ricorso si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile: la sua natura generica.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha giudicati del tutto generici. Invece di contestare in modo specifico e argomentato le ragioni della Corte d’Appello, la difesa si è limitata a una mera riproposizione dei motivi già sollevati nel precedente grado di giudizio. Questo approccio, secondo i giudici, equivale a un’assenza di un confronto critico con la sentenza impugnata, rendendo di fatto il ricorso inammissibile.
La Corte ha sottolineato che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle doglianze già respinte. È necessario che l’impugnazione attacchi specificamente la logica e le argomentazioni della decisione che si contesta, dimostrando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe errato. In assenza di tale confronto critico, il ricorso perde la sua funzione e non può essere accolto.
Le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze significative per il ricorrente. Come stabilito dalla legge e ribadito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), all’inammissibilità segue non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata quantificata in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria è prevista a meno che non si dimostri l’assenza di colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, circostanza che la Corte ha escluso in questa vicenda.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e si fondano su un principio consolidato della procedura penale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua manifesta genericità. I giudici hanno osservato che i motivi presentati erano una semplice riproposizione di quelli d’appello, senza alcun elemento di novità o critica costruttiva rivolta alle argomentazioni della sentenza di secondo grado. La mancanza di un dialogo critico con la decisione impugnata svuota il ricorso della sua funzione, trasformandolo in un atto meramente formale e non in uno strumento efficace di giustizia.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza della Corte di Cassazione serve da monito sull’importanza della specificità e della precisione nella redazione degli atti di impugnazione. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta alla riforma della sentenza, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il condannato. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso analizzi criticamente la sentenza impugnata, evidenziandone i vizi logici e giuridici in modo puntuale e argomentato. La semplice ripetizione di argomenti già respinti è una strategia destinata al fallimento, come dimostra chiaramente questa decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della genericità dei motivi, che si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni presentate in appello, senza un confronto critico con la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale reato era stato contestato all’imputato?
All’imputato era stato contestato il delitto di detenzione di marijuana, previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di manjuana.
Si lamentano vizi di motivazione in relazione all’ascrivibilità del fatto all’imputato.
Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che si risolvono sostanzialmente nella riproposizione di quelli d’appello, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.