Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e ripetitivi. Questa ordinanza sottolinea come, per accedere al giudizio di legittimità, non sia sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, ma sia necessario formulare critiche specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che aveva confermato la sua condanna per reati quali resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato due principali motivi di ricorso dinanzi alla Suprema Corte: il primo contestava la sussistenza della sua responsabilità penale, con particolare riferimento all’elemento soggettivo del reato; il secondo lamentava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo alla medesima conclusione per entrambi: la manifesta infondatezza e genericità, che ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
Primo Motivo: Genericità sulla Responsabilità Penale
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla responsabilità dell’imputato, i giudici di legittimità hanno osservato che la censura era ‘meramente riproduttiva’ di argomentazioni già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non aveva mosso una critica specifica al ragionamento logico-giuridico della sentenza di secondo grado. La Corte territoriale aveva già evidenziato come le modalità dell’azione e l’intensità della condotta fossero elementi idonei a dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo (cioè l’intenzione). La Cassazione ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse affatto con questa motivazione, limitandosi a una sterile ripetizione.
Secondo Motivo: La Mancata Concessione della Sospensione Condizionale
Anche il secondo motivo, concernente la sospensione condizionale della pena, è stato giudicato generico. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio basando la sua decisione sul ‘comportamento incostante del ricorrente nell’osservare la misura cautelare precedentemente disposta’. Secondo la Cassazione, il ricorso non ha contestato in modo puntuale questa valutazione, ma si è limitato a censure generiche, senza misurarsi con l’apparato argomentativo della Corte di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della decisione risiede nel principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere specifico. Non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Il ricorrente ha l’onere di individuare le specifiche criticità della sentenza impugnata e di argomentare in modo puntuale il perché essa sarebbe errata. Nel caso di specie, entrambi i motivi mancavano di questa specificità, risultando in una critica apparente che non scalfiva la coerenza e la logicità della decisione della Corte d’Appello. L’assenza di un confronto reale con le ragioni della sentenza ha reso l’impugnazione priva dei requisiti minimi per poter essere esaminata nel merito.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia costituisce un importante monito per i difensori sull’importanza di redigere atti di impugnazione che non si limitino a ripetere doglianze, ma che dialoghino criticamente con le motivazioni del provvedimento che si intende contestare, pena la preclusione dell’accesso al giudizio di legittimità.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del primo motivo di ricorso?
Il primo motivo di ricorso contestava la sussistenza della responsabilità penale, con particolare riferimento all’elemento soggettivo del reato. La Corte lo ha respinto perché era una mera riproduzione di argomenti già valutati, e perché le modalità dell’azione erano state ritenute sufficienti a provare l’intenzionalità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35320 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35320  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Chaabani
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli art 337, 582 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la censura di cui al primo motivo di ricorso, relativa alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato con particol riferimento all’elemento soggettivo, risulta, oltre che generica, priva specificità in quanto meramente riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito che hanno evidenziato come le modalità dell’azione e l’intensità della condotta siano idonee a dimostrare sussistenza dell’elemento soggettivo (v. p. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che, altresì, il secondo motivo di ricorso, concernente la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, si limita a generiche censure e non si misura affatto con gli apprezzamenti d merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale apparato argomentativo , ove si sottolinea il comportamento incostante del ricorrente nell’osservare la misura cautelare precedentemente disposta (v. p. 5 dell sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025