Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conferma la Condanna
L’esito di un processo penale non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è quando un appello viene respinto non perché infondato, ma perché mal formulato. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere l’importanza della specificità e della pertinenza negli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di ricettazione. L’imputato, ritenuto responsabile di aver ricevuto beni di provenienza illecita, aveva visto la sua condanna confermata anche dalla Corte d’Appello. Non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando i criteri con cui i giudici di merito avevano valutato le prove a suo carico.
Secondo la difesa, la valutazione della responsabilità penale si basava su elementi non sufficientemente solidi. Tuttavia, il ricorso si limitava a una critica generale, senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un gradino prima, analizzando la struttura stessa dell’atto di appello. I giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse “generico, quanto mai”, ovvero vago e non focalizzato.
Questo tipo di pronuncia evidenzia una regola cruciale del processo: non basta dissentire da una sentenza, ma è necessario spiegare in modo preciso e puntuale perché quella sentenza sarebbe sbagliata, confrontandosi direttamente con le ragioni esposte dai giudici precedenti.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nella mancata confutazione della cosiddetta “conformità verticale di giudizio”. I giudici di primo e secondo grado avevano basato la loro decisione su un elemento di prova ritenuto molto forte: la perfetta e recente conoscenza fisiognomica dell’imputato da parte del soggetto che aveva materialmente incassato il titolo di provenienza delittuosa. In altre parole, un testimone chiave aveva riconosciuto senza ombra di dubbio l’imputato, e i giudici avevano ritenuto questa testimonianza pienamente attendibile.
Il ricorso, invece di smontare questo specifico punto della motivazione, si è limitato a una critica astratta dei criteri di valutazione della prova. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti (un “terzo grado di giudizio”), ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Poiché le conclusioni dei giudici di merito erano state “ragionate e argomentate” e il ricorso non le aveva specificamente contestate, non vi era spazio per un annullamento della sentenza.
Le Conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna che la redazione di un atto di impugnazione è un’arte di precisione. Un ricorso efficace deve essere un dialogo serrato con la sentenza che si intende criticare, attaccandone le fondamenta logiche e giuridiche punto per punto. Una contestazione generica, al contrario, si rivela un’arma spuntata, destinata a essere respinta prima ancora di poter essere discussa nel merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale era basata su una solida “conformità verticale di giudizio”.
Quale elemento di prova è stato considerato decisivo per la condanna nei gradi di merito?
L’elemento decisivo è stata la “perfetta e recente conoscenza fisiognomica” dell’imputato da parte del soggetto che aveva incassato il titolo di provenienza delittuosa, ovvero un riconoscimento certo e attendibile.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30797 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il q uale si contestano i criteri di valutazione della prova atti a sostenere l’accertamento della responsabilità penale per il fatto di ricettaz ascritto è g enerico, q uapto rygi, non confrontandosi affatto con la conformità verticale di giudizio che valorizza la perfetta e recente conoscenza fisiognomica dell’imputato da parte del soggetto g iratario per l’incasso del titolo di provenienza delittuosa;
che le conclusioni ragionate e ar g omentate del giudice del merito sono incensurabili, nella parte in cui valorizzano i detti criteri di identificazione dell’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma ynella camera di consiglio del 21 giugno 2024.