Ricorso inammissibile: la Cassazione sulla genericità dei motivi
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi presentati dall’imputato erano formulati in modo generico e vago. Questo caso evidenzia come la precisione e la specificità siano cruciali per poter sottoporre una sentenza al vaglio del giudice di legittimità.
L’Analisi del Caso: Ricorso per Furto Aggravato
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’appello si basava su due motivi principali: il primo contestava l’affermazione della sua responsabilità penale per presunti vizi di motivazione della sentenza d’appello; il secondo lamentava un’eccessiva severità della pena e un errato giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: Genericità e Mancanza di Specificità
La Corte ha analizzato attentamente entrambi i motivi, concludendo che nessuno dei due rispettava i requisiti di legge per poter essere esaminato nel merito. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso non può essere una generica lamentela, ma deve individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, è stato giudicato generico e indeterminato. L’imputato non ha indicato quali fossero gli elementi specifici della motivazione della Corte d’Appello ad essere viziati, né ha fornito argomenti concreti a sostegno della sua tesi. Di fronte a una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logica e corretta, un ricorso generico non permette al giudice di Cassazione di esercitare il proprio controllo, rendendolo di fatto inammissibile come in questo caso.
L’Infondatezza del Secondo Motivo sulla Pena
Anche il secondo motivo, riguardante la pena, è stato respinto. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla comparazione delle circostanze e sulla congruità della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito. Il sindacato della Cassazione è limitato ai soli casi di arbitrarietà o illogicità manifesta, non riscontrate nel caso di specie. L’imputato non ha neppure indicato quali elementi favorevoli a suo carico non sarebbero stati considerati dal giudice, rendendo la sua censura, anche sotto questo profilo, generica.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte si basano su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Per quanto riguarda la valutazione della pena, i giudici hanno richiamato una sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010) che chiarisce come la scelta di ritenere equivalenti le circostanze aggravanti e attenuanti, se supportata da una motivazione sufficiente (anche solo affermando che tale soluzione è la più adeguata a realizzare l’adeguatezza della pena), sfugge al controllo di legittimità. Il ricorso deve, pertanto, essere specifico e puntuale, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, per consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere le censure mosse ed esercitare il proprio sindacato.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica approfondita della sentenza impugnata e l’esposizione di motivi chiari, specifici e pertinenti. La genericità e la vaghezza non solo non portano al risultato sperato, ma comportano anche conseguenze economiche negative per chi ricorre.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati. Non indicavano in modo specifico i vizi della sentenza impugnata, impedendo così alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità, in violazione dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo si limita a una critica generica della sentenza senza individuare specificamente i passaggi della motivazione che si ritengono errati o le ragioni giuridiche precise della contestazione. Un motivo generico non consente al giudice di comprendere quali siano le reali censure mosse alla decisione.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione sulla pena?
La Corte di Cassazione può controllare la decisione sulla pena solo se essa è frutto di un’evidente arbitrarietà o di un ragionamento manifestamente illogico. La valutazione discrezionale del giudice di merito sulla comparazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena, se sorretta da una motivazione sufficiente, non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14167 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLAROSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 5 luglio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 5 cod. pen.
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione della sua penale responsabilità è generico per indeterminatezza perché privo de requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e immune da vizi (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di comparazione fra le circostanze e di eccessività della pena è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è preclusa al giudice di legittimità una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Rilevato che il motivo in punto di trattamento sanzionatorio è generico nella parte in cui non indica elementi di fatto favorevoli non valutati dal giudice
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 31 gennaio 2024
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