Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: la presentazione di un ricorso inammissibile per la genericità dei suoi motivi non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di specificità richiesti per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, riguardante fatti di lieve entità in materia di stupefacenti, unito dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale di Catania nel 2016, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città nel 2022. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio.
L’Impugnazione in Cassazione e la Critica al Trattamento Sanzionatorio
L’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte lamentando un unico vizio: un difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello. Nello specifico, la critica si concentrava su due aspetti strettamente legati:
1. Il diniego delle attenuanti generiche.
2. Il trattamento sanzionatorio complessivamente applicato, ritenuto eccessivo.
In sostanza, il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente spiegato le ragioni per cui non gli erano state concesse le attenuanti e perché la pena fosse stata determinata in quella misura.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile per Mancanza di Specificità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: i motivi di impugnazione non possono essere vaghi o generici, ma devono contenere una critica specifica e argomentata del provvedimento che si intende contestare. In questo caso, il ricorso inammissibile è stata la diretta conseguenza della mancata analisi critica delle motivazioni della sentenza d’appello.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha articolato la propria decisione su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, ha evidenziato come il motivo di censura fosse privo della necessaria “analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata”. Il ricorso si limitava a riproporre le doglianze senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (tra cui le sentenze delle Sezioni Unite, Galtelli, n. 8825/2016), secondo cui un atto di impugnazione deve contenere una critica puntuale e specifica, non una mera riproposizione delle proprie tesi. La mancanza di questo confronto rende il motivo generico e, di conseguenza, l’intero ricorso inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha osservato che la pena inflitta, al di là delle lamentele del ricorrente, era comunque inferiore alla “misura media edittale”. Questo significa che i giudici di merito avevano già applicato una pena più mite rispetto alla media prevista dalla legge per quel reato. Di fronte a una pena già contenuta, l’onere motivazionale del giudice è meno stringente, e la critica del ricorrente avrebbe dovuto essere ancora più circostanziata per poter essere presa in considerazione. La motivazione offerta dalla Corte d’Appello è stata quindi ritenuta congrua.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. Non solo la sua condanna è diventata definitiva, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi di impugnazione, richiede rigore e precisione. Un ricorso non può essere un semplice lamento, ma deve trasformarsi in un dialogo critico con la decisione precedente, pena la sua inefficacia e ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di censura era generico e non conteneva un’analisi critica specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a contestare il diniego delle attenuanti e la pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Come ha valutato la Corte la lamentela sulla pena inflitta?
La Corte ha rilevato che, nonostante la lamentela, la pena inflitta era comunque inferiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato, e ha ritenuto congrua la motivazione fornita dal giudice di merito su questo punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1360 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 05/08/1986
avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 17 giugno 2016 dal Tribunale di Catania, che lo ha condannato per il reato di cui all’art.81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Catania il 23 ottobre 2015;
considerato che il motivo di censura (vizio di motivazione su diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
rilevato che la pena irrogata, ferma restando la congruità della motivazione offerta sul punto, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cast. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente/