Ricorso inammissibile per genericità: la Cassazione fa chiarezza
Quando si decide di impugnare una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, dettagliati e pertinenti. Un appello basato su affermazioni generiche rischia di essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un esempio lampante di questa dinamica, confermando una condanna per violazione della sorveglianza speciale.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che includeva l’obbligo di soggiorno e precise restrizioni orarie. Nello specifico, gli era stato imposto di non rincasare la sera dopo le 21:00 e di non uscire la mattina prima delle 6:30. L’imputato aveva violato ripetutamente queste prescrizioni, motivo per cui era stato processato e condannato dalla Corte d’Appello.
L’Appello e il Vizio di ‘Palese Illogicità’
Contro la sentenza di condanna, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la ‘palese illogicità della motivazione’. Sostanzialmente, la difesa lamentava che il ragionamento seguito dai giudici d’appello fosse viziato da un’evidente contraddizione logica. Tuttavia, l’atto di ricorso non andava oltre questa generica affermazione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di appello e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Affermare semplicemente che ‘l’imputato non ha commesso il fatto’ o che la motivazione è ‘illogica’, senza indicare precisamente quali passaggi della sentenza sarebbero errati e perché, equivale a non presentare un motivo valido.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel motivare la propria decisione, la Corte di Cassazione ha sottolineato come l’assunto difensivo fosse del tutto generico. Il ricorso si sostanziava in una mera riproposizione della tesi dell’innocenza, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Mancavano indicazioni specifiche sulle presunte censure di merito già sollevate in appello e sui punti della motivazione che sarebbero stati affetti dal vizio denunciato.
Al contrario, secondo gli Ermellini, la sentenza della Corte d’Appello aveva illustrato in modo sintetico ma efficace gli elementi costitutivi del reato. La ricostruzione dei fatti e l’attribuzione della responsabilità penale all’imputato erano state eseguite in modo congruente e senza evidenti ‘fratture logiche’. Di fronte a un ricorso così vago, i giudici non hanno potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
La pronuncia in esame ribadisce un’importante lezione: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice lamentela. Deve essere un’analisi tecnica e puntuale, capace di individuare e dimostrare i vizi specifici della decisione impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Questa sanzione viene inflitta quando non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nell’aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Per quale motivo il ricorrente è stato condannato?
Il ricorrente è stato condannato perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha violato più volte la prescrizione di non rincasare la sera più tardi delle ore 21:00 e di non uscire la mattina prima delle ore 6:30.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era generico. La difesa si è limitata a lamentare una ‘palese illogicità della motivazione’ e a sostenere che l’imputato ‘non ha commesso il fatto’, senza fornire indicazioni specifiche sulle censure di merito e sui punti della sentenza che sarebbero stati viziati.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6634 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6634 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 07/04/1950
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso; rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violava, più volte, la prescrizione di non rincasare la sera più tardi delle ore 21.00 e di non uscire la mattina prima delle ore 6.30;
con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di «palese illogicità della motivazione»;
ritenuto che:
l’assunto difensivo è generico sostanziandosi nella prospettazione che l’imputato «non ha commesso il fatto» e in assertive allegazioni difensive prive di indicazioni specifiche sulle censure di merito sollevate in appello e sui punti affetti dal dedotto vizio di motivazione;
gli elementi costitutivi del reato contestato sono stati sinteticamente ma efficacemente illustrati nella sentenza impugnata che ha congruamente e, senza evidenti fratture logiche, ricostruito gli elementi fondanti la penale responsabilità dell’imputato per le violazioni contestate;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/1/2025