Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha confermato questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su critiche vaghe e sulla richiesta di una nuova valutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per la violazione dell’articolo 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. L’imputato era soggetto a una misura di prevenzione che gli imponeva di rimanere presso la propria abitazione in determinate ore.
Durante un controllo effettuato in data 20 novembre 2015, alle ore 20:47, le forze dell’ordine accertavano la sua assenza. La violazione era stata confermata anche dalla moglie dell’imputato, la quale aveva dichiarato che il coniuge si era allontanato senza alcuna giustificazione. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la sua responsabilità penale, condannandolo a una pena detentiva, pur riconoscendo le attenuanti generiche.
Analisi del Ricorso Inammissibile Presentato dall’Imputato
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come palesemente generici, non supportati da specificità e pertinenza. Le critiche mosse alla sentenza impugnata si limitavano a denunciare presunti difetti di contraddittorietà e illogicità della motivazione, senza però individuarli concretamente nel provvedimento.
La difesa ha tentato, in sostanza, di sollecitare una riconsiderazione del merito della vicenda, un’operazione che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità, infatti, ha il solo scopo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare le prove e i fatti come farebbe un giudice di primo o secondo grado. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impostazione errata dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata, logica e coerente con il quadro normativo di riferimento. La sentenza d’appello aveva chiaramente evidenziato gli elementi a carico dell’imputato: l’assenza ingiustificata dal domicilio durante l’orario prescritto e la conferma di tale circostanza da parte della moglie.
A fronte di un apparato motivazionale così solido e privo di vizi logici, l’impugnazione dell’imputato si è ridotta a una mera critica reiterativa e fattuale, superando la soglia di ciò che è consentito nel giudizio di legittimità. La Corte ha quindi ribadito che invocare una “nuova valutazione in fatto” è un’operazione non permessa in questa sede.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte sono radicate nei principi fondamentali del processo penale e nei limiti del giudizio di legittimità. La Corte ha sottolineato come le argomentazioni della Corte d’Appello fossero “scevre da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà”. La sentenza di secondo grado aveva correttamente ricostruito i fatti, basandosi su prove chiare e concordanti. Le doglianze del ricorrente, al contrario, non sono riuscite a scalfire la coerenza logico-giuridica della decisione impugnata, risolvendosi in un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve essere redatto con estrema precisione e deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto o su vizi di motivazione palesi e manifesti. La genericità dei motivi e la richiesta di una nuova valutazione delle prove portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questo caso rafforza la necessità di una difesa tecnica qualificata che sappia distinguere tra critiche di merito e censure di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano palesemente generici, non supportati da concreta specificità e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione non consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Qual era il reato contestato all’imputato?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, per aver violato la prescrizione di permanenza domiciliare, allontanandosi dalla propria abitazione senza giustificazione durante le ore previste dalla misura.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48216 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48216 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORISTANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello clfi Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 01/10/2020, che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e, per l’affetto – riconosciute le circostanze attenuanti generiche – lo aveva condannato alla pena di mesi tto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO. I motivi di ricorso sono però inammissibili, poiché palesemente generici e non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria. Trattasi, infatti, di doglianze che denunciano asseriti difetti di contraddittorietà palesi illogicità della motivazione, che però non emergono dal provvedimento impugnato.
Di contro, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, ricorrendo all’utilizzo di argomentazioni destinate a restare immuni da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, in quanto scevre da profili di manifesta illogicità contraddittorietà, oltre che coerenti con il contesto normativo di riferimento.
Sottolinea la Corte territoriale, invero, che l’imputato – alle ore 20.47 del 20/11/2015 – non era presente presso la propria abitazione, nella quale era tenuto a restare in forza della prescrizione di permanenza domiciliare e dalla quale si era allontanato senza giustificazione alcuna, come confermato anche dalla moglie.
A fronte di un apparato motivazionale congruente, logico e privo della pur minima forma di contraddittorietà, l’impugnazione non ha oltrepassato la soglia della mera critica reiterativa e versata in fatto, invocando sostanzialmente una nuova valutazione in fatto (operazione ovviamente non consentita in sede di legittimità).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.