Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per accedere al giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente ripetitivi. Un ricorso inammissibile, come nel caso di specie, non solo preclude la disamina del merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi. Con il primo, lamentava una carenza dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo cioè di non aver agito con la volontà colpevole richiesta dalla norma. Con il secondo, criticava la decisione dei giudici di merito di non riaprire l’istruttoria per acquisire nuove prove. Infine, con il terzo motivo, contestava la mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti tutti infondati, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Questa pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate. La Corte ha stabilito che il ricorso era caratterizzato da motivi generici, che si limitavano a riproporre le stesse censure già valutate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Analisi dei Motivi di Ricorso Respinti
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente:
1. Elemento soggettivo: La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte territoriale avesse già fornito una motivazione corretta e adeguata sulla sussistenza della volontà colpevole, rendendo la critica del ricorrente una mera riproposizione di tesi già smentite.
2. Rinnovazione dell’istruttoria: Il motivo è stato giudicato privo di specificità, in quanto non si confrontava con le articolate ragioni fornite dalla Corte d’Appello per negare la riapertura del dibattimento, risolvendosi in un generico dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti.
3. Circostanze attenuanti: La richiesta di riconsiderare il bilanciamento delle circostanze è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare l’assenza di palesi illogicità nella motivazione, che in questo caso non sono state ravvisate.
Le Motivazioni: la Genericità come Causa di Inammissibilità
La motivazione centrale dell’ordinanza si basa sul principio secondo cui il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto. Il suo scopo è il controllo di legittimità, ossia verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito sia esente da vizi evidenti. Un ricorso che sviluppa motivi generici, riproduttivi di censure già disattese e che mira a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, si pone al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Per questo motivo, viene dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione con motivi specifici, pertinenti e critici verso la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, non verso il suo merito fattuale. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità comporta la definitività della condanna. Inoltre, la legge prevede che, in questi casi, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una lezione severa sull’importanza della tecnica processuale e sulla funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, riproducevano censure già valutate e respinte dalla Corte d’Appello e miravano a contestare la ricostruzione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o di rivalutare i fatti di una causa?
No, in base a quanto stabilito in questa ordinanza, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46611 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46611 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 23304/23 COGNOME
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui al 385 cod. pen. sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già va disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche.
Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, relativo alla care dell’elemento soggettivo è stato correttamente e adeguatamente motivato dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
che le censure contenute nel secondo motivo e incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le arti argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nel contrastare la ricostruzione fa contenuta in sentenza;
che il terzo motivo, attinente alla mancata prevalenza delle circostanze attenuan generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censur avanzate in appello, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.