Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la specificità dei motivi sia un presupposto imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità. Quando un’impugnazione si rivela una mera ripetizione di argomentazioni già vagliate, la conseguenza è la declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo nel dettaglio la decisione.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da una condanna penale emessa dal Tribunale di Macerata e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Ancona. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 4 della Legge n. 110/1975, una norma che sanziona il porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Non rassegnandosi alla decisione dei giudici di merito, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato quello sperato, arenandosi su un ostacolo di natura prettamente processuale.
Il Ricorso Inammissibile per Genericità dei Motivi
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La ragione di tale drastica decisione risiede nella ‘genericità dei motivi addotti’. Secondo i giudici, il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni difensive già presentate e coerentemente vagliate sia in primo che in secondo grado.
Questo approccio è considerato inaccettabile nel giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale al provvedimento che si contesta, evidenziando gli errori di diritto commessi dal giudice precedente, e non limitarsi a una sterile ripetizione delle proprie tesi.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorso era una ‘mera riproposizione di argomentazioni difensive coerentemente vagliate in sede di merito’. In altre parole, l’appellante non ha sviluppato una critica argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a insistere su una linea difensiva che i giudici di merito avevano già considerato e motivatamente respinto. Questo vizio procedurale, definito ‘genericità’, priva il ricorso del suo requisito fondamentale di specificità, rendendolo così inidoneo a provocare un nuovo esame della questione. La Corte ha quindi applicato il principio consolidato secondo cui non è consentito utilizzare il ricorso per Cassazione per tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze molto concrete. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene imposta quando non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, agendo come deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, deve essere esercitato con serietà e consapevolezza, presentando censure pertinenti e specifiche, pena l’inammissibilità e l’applicazione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi, poiché si trattava di una mera riproposizione di argomentazioni difensive già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è una ‘mera riproposizione di argomentazioni difensive’?
Significa che l’atto di impugnazione non contesta specificamente le ragioni della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse difese già presentate e valutate dal giudice precedente, senza offrire nuovi spunti critici o evidenziare precisi errori di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16213 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 4 aprile 2023 la Corte di Appello di Ancona ha conferma sentenza emessa dal Tribunale di Macerata, appellata da COGNOME NOME, dichi penalmente responsabile del reato di cui all’art. 4 L. 110/75.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell’art 110/1975 .
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tr mera riproposizione di argomentazioni difensive coerentemente vagliate in sede di
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del rico pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Ca ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, a dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
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