Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Nel sistema giudiziario, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi non rispetta tali requisiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare al rigetto del ricorso, con importanti conseguenze per l’imputato.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Furto alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Genova. L’imputato, ritenuto colpevole del reato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione” della sentenza di secondo grado.
La Censura mossa alla Corte d’Appello
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha tentato di contestare la solidità logica delle argomentazioni che avevano portato alla conferma della sua condanna. Tuttavia, la critica mossa alla sentenza non è stata ritenuta sufficientemente specifica per poter essere esaminata nel merito dalla Suprema Corte.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale nell’atto di impugnazione: la sua indeterminatezza. Il motivo di ricorso è stato qualificato come “generico” perché non rispettava i requisiti imposti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
La Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
Questa norma procedurale impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente affermare che una sentenza è illogica; è necessario spiegare perché è illogica, indicando precisamente quali passaggi della motivazione sono viziati e quali elementi probatori sono stati travisati o ignorati. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito tali elementi, impedendo di fatto ai giudici di legittimità di comprendere i rilievi specifici e di esercitare il proprio controllo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta e coerente, il ricorrente aveva il dovere di articolare una critica puntuale e dettagliata. L’impugnazione, invece, si è limitata a una doglianza astratta e formulata in termini generici. Questo difetto rende il ricorso inammissibile, poiché non consente al giudice dell’impugnazione di individuare l’oggetto del proprio esame.
La decisione si allinea con un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per attivare tale controllo, è indispensabile che le censure siano specifiche e autosufficienti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, viene inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza prevista dalla legge per scoraggiare impugnazioni pretestuose o redatte senza la dovuta diligenza.
Questa decisione ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la forma è sostanza. Un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve essere redatto con la massima precisione, individuando con chiarezza i vizi della sentenza che si intende contestare. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un rigetto in rito, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Il ricorrente ha lamentato vizi di motivazione senza però specificare quali fossero gli elementi concreti a sostegno della sua tesi, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga, astratta e non si confronta specificamente con le argomentazioni del giudice. Un motivo generico non permette alla Corte di Cassazione di individuare i punti esatti della decisione contestata e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19534 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE ALCIVAR SEGUNDO .10SE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624, 625 n.4 e 61 n.7 cod. pen.).
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere eynsore
Il Presidente