Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Genericità dei Motivi di Impugnazione
Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione possa portare al rigetto del ricorso e a sanzioni pecuniarie, senza nemmeno entrare nel merito della questione. Questo caso evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: la precisione è essenziale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un’imputazione per il reato di furto. In primo grado, il Tribunale aveva escluso la sussistenza di un’aggravante specifica (l’esposizione alla pubblica fede) e aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati.
Tuttavia, la Corte d’Appello ha ribaltato questa decisione. I giudici di secondo grado hanno riqualificato il fatto, considerandolo non un semplice furto, ma un più grave furto in abitazione. Hanno inoltre ritenuto sussistente l’aggravante originariamente contestata e, pur applicando le attenuanti generiche in misura prevalente, hanno condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia.
Contro questa sentenza di condanna, uno degli imputati ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione non è entrata nel vivo delle argomentazioni difensive. L’analisi si è fermata a un livello preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede in un vizio formale, ma sostanziale: l’estrema genericità dell’unico motivo di impugnazione presentato.
In pratica, l’atto di ricorso non specificava in modo chiaro e dettagliato quali fossero gli errori di diritto o di logica commessi dalla Corte d’Appello nella sua sentenza. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Suprema Corte di esercitare la propria funzione di controllo di legittimità, rendendo l’impugnazione inefficace.
Le Motivazioni: Perché la Genericità Rende un Ricorso Inammissibile?
La legge processuale penale richiede che i motivi di impugnazione siano specifici. Questo non è un mero formalismo. Un motivo di ricorso deve indicare con precisione:
1. Le parti della sentenza che si contestano.
2. Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica.
3. Le prove che si presume siano state travisate o ignorate.
Un motivo generico, che si limita a esprimere un dissenso generale dalla decisione senza articolarlo in critiche puntuali e pertinenti, non consente al giudice superiore di comprendere dove risiederebbe l’errore. Di conseguenza, un ricorso inammissibile per genericità viene respinto senza un esame del merito, poiché non mette la Corte nelle condizioni di poter decidere.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o formulati in modo negligente, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo conferma la condanna penale, ma aggiunge un ulteriore onere economico, ribadendo l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica meticolosa e precisa nella redazione degli atti processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della ‘estrema genericità dell’unico motivo di impugnazione’, il che significa che l’atto non specificava in modo sufficientemente chiaro e dettagliato gli errori contestati alla sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
In che modo la Corte d’Appello aveva modificato la sentenza di primo grado?
La Corte d’Appello aveva riformato la decisione del Tribunale, riqualificando il reato da furto semplice a furto in abitazione, ritenendo sussistente un’aggravante e condannando gli imputati, a differenza del primo grado che si era concluso con un ‘non doversi procedere’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28272 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del 16 dicembre 2019 del Tribunale di Bari che esclusa l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di furto; in particolare, la Corte di merito ha riqualificato il fatto quale furto in abitazione e ha ritenut sussistente l’aggravante contestata e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato NOME COGNOME è inammissibile per l’estrema genericità dell’unico motivo di impugnazione;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.