Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
Quando si presenta un’impugnazione, la specificità e la fondatezza dei motivi sono cruciali. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un atto che non rispetta i requisiti di legge, impedendo al giudice di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi, specialmente se contrapposta a una decisione ben motivata basata su precedenti penali, porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La Corte d’Appello, nel confermare la responsabilità penale, aveva negato all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando unicamente la mancata concessione di tale beneficio. Durante il procedimento, la difesa ha anche richiesto un rinvio dell’udienza a causa dell’adesione a un’astensione collettiva degli avvocati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di rinvio dell’udienza, considerandola non accoglibile nel contesto del procedimento specifico.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni precise e rigorose che evidenziano le carenze dell’atto di impugnazione. Le motivazioni possono essere riassunte in tre punti principali.
1. Genericità e Manifesta Infondatezza del Motivo
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso. La Corte ha ritenuto che la censura relativa alla negata sospensione condizionale fosse generica e palesemente infondata. La sentenza d’appello aveva motivato la sua scelta in modo logico e coerente, basandosi su due elementi concreti: i precedenti penali dell’imputato, documentati dal certificato penale, e una valutazione complessiva della sua personalità. Questi elementi, secondo i giudici di merito, non permettevano di formulare un giudizio prognostico favorevole circa la sua futura astensione dal commettere nuovi reati. Il ricorso, invece, non ha mosso critiche specifiche a tale ragionamento, limitandosi a una doglianza generale che non è sufficiente a scalfire una motivazione priva di vizi logici.
2. Irrilevanza della Richiesta di Rinvio
La Corte ha chiarito perché la richiesta di rinvio per astensione dalle udienze non potesse essere accolta. Il procedimento in questione era un procedimento camerale senza contraddittorio orale. In questa tipologia di procedura, la difesa si esplica principalmente attraverso il deposito di memorie scritte entro termini perentori. Poiché tali termini erano già decorsi prima delle date indicate per l’astensione, la partecipazione fisica all’udienza non era un elemento essenziale per l’esercizio del diritto di difesa. Pertanto, l’astensione non incideva concretamente sullo svolgimento del processo.
3. Inefficacia della Memoria Difensiva
Infine, la Corte ha giudicato ininfluente anche una memoria difensiva depositata successivamente. Secondo i giudici, tale atto si limitava a reiterare le medesime censure già qualificate come generiche e, di conseguenza, inammissibili. Non sono stati introdotti nuovi argomenti o profili di critica in grado di superare le carenze originarie del ricorso.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: per avere successo, un’impugnazione deve essere specifica, pertinente e tecnicamente ben formulata. Un ricorso inammissibile non solo rappresenta una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato. La decisione evidenzia che non è sufficiente contestare genericamente una decisione, specialmente quando questa è discrezionale ma ancorata a elementi oggettivi e motivata in modo logico, come nel caso di una valutazione basata sui precedenti penali. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di costruire ricorsi che attacchino specificamente le eventuali illogicità o le violazioni di legge presenti nella motivazione del provvedimento impugnato, evitando censure astratte e ripetitive.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è stato ritenuto generico e manifestamente infondato. Non contestava specificamente la logica motivazione della corte precedente, basata sui precedenti penali dell’imputato e sulla valutazione del rischio di reiterazione del reato.
La richiesta di rinvio per sciopero degli avvocati è stata accolta?
No, la richiesta non è stata accolta. La Corte ha spiegato che, trattandosi di un procedimento camerale senza discussione orale, il termine per depositare memorie difensive era già scaduto. Pertanto, l’astensione dalle udienze non pregiudicava il diritto di difesa e non giustificava un rinvio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29501 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29501 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sui precedenti penali documentati dal certificato penale in atto e sulla valutazione personale del ricorrente che non consentono di ritenere la sua futura astensione da condotte recidivanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che la richiesta dì rinvio per adesione all’astensione collettiva dalle udienze per i giorni 10,11 e 12 luglio non può esser accolta, trattandosi di procedimento camerale senza contradditorio orale, in cui anche il termine per il deposito di eventuali memorie difensive è già decorso alle date predette (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786);
ritenuto che la memoria difensiva del medesimo difensore, rivolta a contestare l’inammissibilità del ricorso, non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2024.