Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della sua estrema genericità, ribadendo un principio fondamentale: un atto di appello deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato, non una mera riproposizione di doglianze astratte. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, pronunciata dal Tribunale di Verona all’esito di un giudizio abbreviato. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente lamentava, in sintesi:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione di cause di non punibilità previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
2. L’eccessività della pena che gli era stata inflitta.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
Tuttavia, come vedremo, la formulazione di tali motivi si è rivelata fatale per l’esito del ricorso.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso e li ha giudicati affetti da un vizio insanabile: la genericità. Secondo gli Ermellini, l’atto di impugnazione era caratterizzato da una formulazione astratta e non esplicitava in modo chiaro e puntuale le ragioni, sia in fatto che in diritto, che avrebbero dovuto sostenere la richiesta di annullamento della sentenza.
Un ricorso, per essere ammissibile, deve andare oltre la semplice enunciazione di un dissenso. Deve dialogare criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone gli specifici errori logici o giuridici. In questo caso, i motivi erano talmente generici da non consentire alla Corte di comprendere su quali basi concrete si fondasse l’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente contestare genericamente la violazione di una norma o l’eccessività della pena. Il ricorrente ha il dovere di indicare con precisione quali elementi di fatto o quali argomenti giuridici siano stati trascurati o mal interpretati dai giudici di merito.
Nel caso di specie, l’atto di impugnazione si limitava a formulare delle critiche apodittiche, senza ancorarle a specifici passaggi della sentenza impugnata o a elementi concreti del fascicolo processuale. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione rappresenta un monito importante sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e argomentati. Una difesa tecnica efficace non può prescindere da una critica puntuale e motivata delle decisioni giudiziarie, poiché la genericità si traduce, come in questo caso, in una pronuncia di inammissibilità che preclude ogni ulteriore esame nel merito della questione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano caratterizzati da estrema genericità, non avendo esplicitato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio?
L’imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2959 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2959 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMECUI 03HMYRR) nato il 04/07/1992
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 15 gennaio 2024 che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona, all’esito del giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto aggravato;
ritenuto che il ricorso, articolato in tre motivi, con i quali il ricorrente si duo rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., dell’eccessività della pena irrogata e dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, siano inammissibili in quanto caratterizzati da estrema genericità, non avendo essi esplicitato le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Presidente NOME COGNOME
Il Consigliere estensore 23 ,Re ( ri X li