Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, analizzando un caso di tentato furto di bestiame in cui l’impugnazione è stata rigettata proprio per la sua genericità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Processo
Il procedimento giudiziario trae origine da un’accusa di tentato furto in concorso, pluriaggravato, di capi di bestiame. L’imputato era stato ritenuto colpevole, sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello, per essersi introdotto, insieme ad altri complici, in un’azienda agricola con l’intento di sottrarre animali. La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità penale e la condanna inflitta.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due punti principali:
1. Violazione di legge e vizio motivazionale: Il ricorrente contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo che la motivazione della sentenza fosse carente nel punto in cui lo identificava come uno dei compartecipi del reato.
2. Mancato bilanciamento delle circostanze: Si lamentava inoltre il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e perentoria. I giudici hanno ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati, evidenziando una carenza strutturale nell’atto di impugnazione. L’inammissibilità è stata decretata perché i motivi erano generici, non si confrontavano criticamente con la decisione impugnata e mancavano di un’analisi censoria specifica delle argomentazioni che avevano fondato la condanna.
Le Motivazioni
La Corte ha richiamato un principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite (sent. Galtelli, 2016), secondo cui un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Deve, invece, contenere una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare. Nel caso di specie, il ricorso era privo di questo confronto critico, risultando una mera ripetizione di doglianze generiche.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte non solo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: l’appello in Cassazione è un rimedio straordinario che richiede la massima specificità. Non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità. Le contestazioni generiche o astratte sono destinate a fallire, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere economico. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile e le relative sanzioni.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici, privi di un confronto critico con la decisione impugnata e non contengono un’analisi specifica degli argomenti posti a fondamento della sentenza contestata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni dei gradi precedenti nel ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso non può essere una mera riproposizione di argomentazioni già respinte, ma deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Enna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto in concorso pluriaggravato di capi di bestiame, uniti in mandria, all’interno della azienda agricola della persona offesa e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità laddove lo aveva individuato quale uno dei compartecipi che si erano introdotti all’interno dell’azienda agricola della persona offesa per impossessarsi di capi di bestiame, nonché in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla riconosciute circostanze aggravanti.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della affermazione della penale responsabilità del prevenuto e in relazione al giudizio di valenza di circostanze di segno opposto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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