Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Annulla l’Appello
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, datato 9 ottobre 2024, offre un chiaro esempio di come la precisione e la specificità siano requisiti fondamentali nella redazione degli atti giudiziari. La Suprema Corte ha dichiarato ricorso inammissibile quello presentato da un’imputata, condannandola al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo caso sottolinea un principio cardine della procedura penale: i motivi di impugnazione non possono essere astratti, ma devono confrontarsi direttamente con le argomentazioni della sentenza che si intende contestare.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva parzialmente riformato una precedente condanna. L’imputata era stata giudicata colpevole per il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), mentre un altro capo d’imputazione era stato dichiarato estinto per prescrizione. La Corte di Appello aveva rideterminato la pena per il reato residuo, commesso nel novembre 2017.
Contro questa decisione, il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo articolato in più censure.
Le Censure Mosse alla Sentenza d’Appello
Il ricorso si concentrava principalmente su due punti:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): La difesa sosteneva che il reato commesso fosse di gravità minima e che, pertanto, l’imputata dovesse beneficiare di tale istituto.
2. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.): Si richiedeva una riduzione della pena in virtù di circostanze non specificate che, a dire della difesa, avrebbero dovuto mitigare il trattamento sanzionatorio.
Le Motivazioni della Decisione: Analisi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per ragioni procedurali che meritano un’attenta analisi.
La Genericità sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il primo punto di censura è stato giudicato inammissibile per “indeterminatezza ed aspecificità”. I giudici supremi hanno osservato che le argomentazioni del ricorso erano del tutto astratte e non si confrontavano minimamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Appello, infatti, aveva chiaramente spiegato perché la condotta non potesse essere considerata di “lieve entità”: la falsità era stata commessa con lo scopo di aggirare il divieto di guidare senza patente. Tale comportamento, secondo i giudici di merito, è suscettibile di esporre a grave pericolo l’incolumità altrui. Il ricorso, non contestando specificamente questo ragionamento, si è rivelato inefficace.
La Manifesta Infondatezza sulle Attenuanti Generiche
Anche la seconda censura è stata bocciata. La Corte ha definito il motivo “generico e manifestamente infondato”. Il problema, in questo caso, risaliva già al motivo d’appello originale. La difesa non aveva allegato alcun elemento concreto che potesse giustificare la concessione delle attenuanti generiche, limitandosi a una richiesta priva di supporto fattuale. La Cassazione ha quindi confermato che, in assenza di elementi specifici che dimostrino la “meritevolezza” del beneficio, il giudice non è tenuto a concederlo.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
La decisione in esame è un monito fondamentale per tutti gli operatori del diritto. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per il cliente, ma anche una conseguenza diretta di un’impostazione difensiva carente. La Suprema Corte ribadisce che non è sufficiente lamentare un’ingiustizia in termini generici; è necessario smontare, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata, offrendo argomentazioni concrete e pertinenti. In caso contrario, come dimostra questa ordinanza, l’atto è destinato a non superare il vaglio di ammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione economica.
Perché il ricorso dell’imputata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano formulate in modo indeterminato, aspecifico e generico, senza un concreto collegamento con le motivazioni della sentenza di appello che si intendeva contestare.
Qual è stata la ragione per cui i giudici hanno negato l’applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.)?
I giudici hanno negato tale beneficio perché la condotta non era di lieve entità. La falsificazione era stata commessa allo scopo di aggirare il divieto di guidare senza patente, un comportamento che espone a grave pericolo l’incolumità di altre persone, rendendo così l’offesa non tenue.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che con la sentenza in data 19 febbraio 2024 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti COGNOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 116, comma 15, d.lgs. 285/92 e 489 cod. pen., dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo A), perché estinto per prescrizione, e rideterminando la pena per il residuo reato commesso in Frosinone il 22 novembre 2017);
che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputata, sottoscrit difensore, consta di un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la censura che attinge il diniego di applicazione dell’istituto di cui a 131-bis cod. pen., è inammissibile per indeterminatezza ed aspecificità de deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tu astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sent censurata (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoria evidenziato la non lieve entità della condotta, dal momento che la perpetrazione de falsità era stata commessa al fine di aggirare il divieto di guidare senza pa condotta, questa, suscettibile di esporre a grave pericolo anche l’altrui incolum
che la censura che attinge il diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostan attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., almeno in regime di equivalenza, è generi manifestamente infondato, posto che sconta l’inammissibilità originaria corrispondente motivo di appello, in quanto, tramite esso, non era stato alle nessun elemento atto a giustificare la meritevolezza del beneficio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e a versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente