Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Sbarra la Strada alla Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare un caso di ricorso inammissibile, evidenziando come la mera riproposizione dei motivi d’appello, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata, sia destinata a fallire. La decisione in esame riguarda un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, il cui tentativo di far valere le proprie ragioni si è scontrato con le ferree regole procedurali del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.), confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre principali motivi:
1. Vizi di motivazione sulla configurabilità del reato di resistenza e sull’esclusione della scriminante della reazione a un atto arbitrario (art. 393-bis c.p.).
2. Vizi di motivazione per la mancata derubricazione del delitto di lesioni da dolose a colpose.
3. Violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla pena base, agli aumenti per la continuazione e al diniego delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. Il fulcro della decisione risiede nella ‘genericità dei motivi’. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una ‘sostanziale riproposizione’ di quelle già esposte nell’atto d’appello. Mancava, in sostanza, l’elemento essenziale di un ricorso di legittimità: una ‘critica ragionata’ delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente non ha spiegato perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel rispondere ai suoi motivi, limitandosi a ripeterli.
Un’eccezione parziale riguardava la censura sull’omessa motivazione degli aumenti di pena per la continuazione. Questo motivo, a differenza degli altri, non era una semplice ripetizione. Tuttavia, è stato anch’esso dichiarato inammissibile per un’altra ragione procedurale: era stato sollevato per la prima volta in Cassazione, non essendo stato incluso nell’originario atto d’appello. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di legittimità può valutare solo i motivi già sottoposti al giudice del gravame, come risulta dalla sintesi contenuta nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è un monito sulla tecnica di redazione dei ricorsi. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente.
Per questo, non è sufficiente lamentare un errore del giudice di merito; è indispensabile confrontarsi dialetticamente con la decisione impugnata, smontandone il percorso logico-giuridico e dimostrando dove e perché essa sia errata. La mera riproposizione degli stessi argomenti equivale a ignorare la risposta già fornita dal giudice d’appello, trasformando il ricorso in un atto sterile e, appunto, inammissibile. L’inammissibilità del ‘motivo nuovo’ conferma inoltre che il perimetro del giudizio di Cassazione è definito dai motivi d’appello: non si possono introdurre nuove questioni a sorpresa nell’ultimo grado di giudizio.
Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma con chiarezza i requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione. La conseguenza pratica di un ricorso inammissibile non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro. Questa sanzione, come precisato dalla Corte Costituzionale, scatta quando non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso efficace è quello che dialoga criticamente con la sentenza impugnata, non quello che la ignora ripetendo a vuoto le proprie ragioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi, poiché questi si limitavano a essere una sostanziale riproposizione di quelli già presentati in appello, senza contenere alcuna critica ragionata alle argomentazioni della sentenza impugnata.
È possibile presentare un motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No. La Corte ha stabilito che un motivo è inammissibile se non è stato rassegnato con l’atto d’appello e viene proposto per la prima volta in sede di legittimità, poiché il giudizio della Cassazione si basa unicamente sui motivi già esaminati nel grado precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, la legge prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40055 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, cod. pen..
Egli deduce: 1) vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato di resistenza e di esclusione, in subordine, della scriminante di cui all’art. 393-bis, cod. pen.; 2) vizi di motivazione in ordine all’omessa derubricazione del delitto di lesioni nella fattispecie colposa; 3) violazione di legge e vizi di motivazione in tema di misura della pena-base e degli aumenti per continuazione, nonché di diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, risolvendosi questi nella sostanziale riproposizione di quelli d’appello, senza alcuna critica ragionata delle argomentazioni della sentenza impugnata. Si sottrae a tale censura solo quello relativo all’omessa motivazione degli aumenti per continuazione, il quale è comunque inammissibile, perché non rassegNOME con l’atto d’appello, ma solo per la prima volta in questa sede (secondo quanto emerge dalla sintesi contenuta nella sentenza impugnata, unico riferimento per il giudice di legittimità: v. pag. 2).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.