Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta lo strumento fondamentale per contestare una decisione sfavorevole. Tuttavia, la sua efficacia dipende dal rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità dei motivi. Analizziamo come la mancanza di una critica puntuale e argomentata possa precludere l’esame di merito e comportare conseguenze onerose per il ricorrente.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una condanna per il delitto di evasione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta assenza dell’elemento oggettivo del reato contestato.
La Decisione della Suprema Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione. Ha, invece, fermato la sua analisi a un livello preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati, giudicati ‘generici’ e ‘meramente evocativi del vizio enunciato’. In altre parole, il ricorrente si era limitato a dichiarare il proprio dissenso rispetto alla sentenza, senza però costruire una critica strutturata e specifica.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può ignorare le argomentazioni contenute nel provvedimento che intende censurare. È indispensabile che esista una chiara ‘correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione’.
Quando questa correlazione manca, l’atto di impugnazione cade nel cosiddetto ‘vizio di aspecificità’. Il giudice dell’impugnazione non è chiamato a ricercare d’ufficio le possibili ragioni a sostegno del ricorso, ma deve poter valutare una critica puntuale mossa alla decisione precedente. Nel caso di specie, l’appello è stato ritenuto privo di effettiva censura, una semplice affermazione di principio che non si confrontava con la logica giuridica della sentenza della Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. La redazione di un atto di impugnazione richiede un lavoro di analisi meticoloso e non può risolversi in una sterile riproposizione di tesi già respinte o in una generica lamentela. È fondamentale ‘smontare’ pezzo per pezzo il ragionamento del giudice del grado precedente, evidenziandone le presunte fallacie logiche o gli errori di diritto. Un ricorso efficace è quello che dialoga criticamente con la sentenza impugnata, non quello che la ignora. Diversamente, il rischio concreto non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori sanzioni economiche a causa di un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto privo di una critica effettiva e specifica nei confronti delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo si limita a enunciare un vizio o un dissenso in modo astratto, senza creare una correlazione diretta tra le proprie argomentazioni e le ragioni specifiche esposte dal giudice nella decisione che si sta contestando.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MARIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l’assenza dell’elemento oggettivo del delitto di evasione è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti de decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazion tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, R 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024.