Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la vaghezza e la natura fattuale delle censure possano condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per comprendere gli errori da evitare.
I fatti del caso: un appello respinto in materia fiscale
Il caso nasce da una condanna per reati fiscali confermata dalla Corte d’Appello. La difesa dell’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi: il primo mirava a contestare l’affermazione della responsabilità penale, il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il terzo criticava la durata delle pene accessorie. Tuttavia, come vedremo, nessuno di questi motivi è stato ritenuto meritevole di accoglimento dalla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, riscontrando in tutti un vizio fondamentale: la genericità e la tendenza a riproporre questioni di fatto, non consentite in sede di legittimità. Questo approccio ha reso il ricorso inammissibile nel suo complesso.
La critica sulla responsabilità penale: una questione di fatto
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché le censure sollevate erano di mero fatto. L’imputato contestava la ricostruzione della sua responsabilità, ma la Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva già adeguatamente motivato la decisione, basandosi su prove concrete come la contrapposizione tra fatture emesse e ricevute e gli accertamenti sui conti correnti. Tentare di ottenere una nuova valutazione di questi elementi in Cassazione è un errore procedurale, poiché la Suprema Corte valuta solo la corretta applicazione della legge (vizi di legittimità), non il merito dei fatti (vizi di fatto).
La richiesta di attenuanti: una lamentela generica
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche (ex art. 62-bis c.p.), è stato respinto per genericità. Il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto che potesse giustificare una riduzione della pena. Inoltre, non si è confrontato con la motivazione della Corte d’Appello, che aveva negato le attenuanti sulla base di due elementi precisi: l’ingente entità dell’imposta evasa e la reiterazione della condotta illecita. Un motivo di ricorso efficace deve criticare specificamente le argomentazioni del giudice precedente, non limitarsi a una lamentela astratta.
La contestazione sulle pene accessorie: un’affermazione assertiva
Infine, il terzo motivo, che criticava la durata delle pene accessorie come eccessiva, è stato dichiarato inammissibile per la sua natura puramente assertiva. Il ricorrente si è limitato a contestare la durata senza argomentare. La Corte di merito, al contrario, aveva ritenuto la durata congrua in relazione alla gravità del fatto e alla condotta successiva dell’imputato, il quale non aveva nemmeno tentato di saldare, neppure in parte, il suo debito tributario.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. I motivi devono essere specifici, pertinenti e devono indicare con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, tutti e tre i motivi sono stati considerati generici, riproduttivi di argomenti già disattesi o focalizzati su aspetti di merito. Questa carenza strutturale ha portato inevitabilmente a una pronuncia di ricorso inammissibile.
Le conclusioni
La conseguenza di un ricorso inammissibile, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, è duplice. In primo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, non ravvisandosi un’assenza di colpa nella causazione dell’inammissibilità, viene condannato anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro. Questa ordinanza serve da monito: l’impugnazione in Cassazione deve essere preparata con la massima cura, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità e argomentando in modo specifico e puntuale, per evitare non solo una sconfitta processuale ma anche ulteriori conseguenze economiche.
Perché un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi presentati sono vaghi, astratti, assertivi o non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre, è inammissibile se ripropone questioni di fatto, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito (primo e secondo grado).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le circostanze attenuanti generiche?
La Corte di merito aveva negato le circostanze attenuanti generiche basandosi su due elementi specifici: la considerevole entità dell’imposta evasa e la reiterazione della condotta illecita da parte dell’imputato. Il ricorrente non ha contestato efficacemente questa motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38851 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38851 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibil perché confeziona censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito quale, con una motivazione immune da vizi logici – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità -, ha ribadito che l’ammontare dell’imposta evasa risulta correttamente determinat sulla base della contrapposizione tra quanto risulta, rispettivamente, dalle fatture emesse dalle fatture ricevute, conteggio corroborato dagli accertamenti effettuati sui conti cor della società dell’imputata, analiticamente descritti a p. 6 della sentenza impugnata;
rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego de circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, non indicando alcun elemento in grado di giustificare una mitigazione della pena, e nemmeno si confronta con la motivazione, laddove ha individuato nell’entità dell’imposta evasa e nella reiterazione de condotta elementi ostativi all’applicazione delle attenuanti in esame;
rilevato che il terzo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla durata pene accessorie, è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente si limita a contestare maniera assertiva, l’eccessività di tale durata, peraltro ritenuta congrua dalla Corte di merit relazione alla gravità del fatto e alla condotta successiva dell’imputata, la quale non neppure cercato di far fronte, almeno parzialmente, al debito tributario;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della t’assa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dellagassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.