Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Spesso, la difesa tende a riproporre le stesse argomentazioni in ogni grado di giudizio, ma la Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una tale strategia quando i motivi sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Analizziamo come questo principio sia stato applicato in un caso di evasione.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Condanna per Evasione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di evasione. La difesa dell’imputato aveva basato il proprio appello su due motivi principali: in primo luogo, l’assenza di dolo, ovvero dell’intenzione di commettere il reato, a causa di un presunto vizio totale di mente; in secondo luogo, un errato bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte del giudice.
La Corte d’Appello aveva respinto entrambe le censure, fornendo una motivazione dettagliata per cui riteneva sussistente la volontà dell’imputato di evadere e corretto il giudizio di equivalenza tra le circostanze. Nonostante ciò, la difesa ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
La Decisione sul ricorso inammissibile della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
Il Primo Motivo: La Genericità e la Reiterazione delle Censure
Il primo motivo, relativo alla presunta assenza di dolo, è stato giudicato inammissibile per genericità. La Corte ha osservato che la difesa si è limitata a riproporre le stesse identiche doglianze già formulate in appello, senza però confrontarsi con le argomentazioni specifiche con cui la Corte territoriale le aveva respinte. In pratica, l’atto di ricorso non criticava la sentenza di secondo grado, ma si limitava a ribadire un dissenso già espresso. Questo comportamento rende il motivo privo della specificità richiesta dalla legge, trasformandolo in una censura non accoglibile.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità nel Giudizio sulle Circostanze
Anche il secondo motivo, riguardante il bilanciamento delle circostanze, ha subito la stessa sorte. La Cassazione ha ricordato che la valutazione comparativa tra circostanze di segno opposto è un’attività tipicamente discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al controllo di legittimità, a meno che non sia frutto di un ragionamento palesemente illogico o di mero arbitrio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato, seppur sinteticamente, la scelta di considerare le circostanze equivalenti come la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Tale motivazione, secondo la Suprema Corte, è sufficiente a rendere la decisione incensurabile.
Le Motivazioni Giuridiche della Suprema Corte
La motivazione della Corte si basa su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non individua vizi specifici di legittimità, ma si limita a riproporre questioni di fatto o a manifestare un generico dissenso, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile.
Citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), la Corte ribadisce che anche una motivazione sintetica sul bilanciamento delle circostanze è valida se esprime il criterio seguito dal giudice per ritenere la pena adeguata. L’inammissibilità del ricorso, pertanto, non è solo una sanzione processuale, ma una logica conseguenza della natura stessa del giudizio di Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per avere successo in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con le sentenze precedenti. È indispensabile strutturare un ricorso con motivi specifici, che attacchino puntualmente le argomentazioni giuridiche e la coerenza logica della decisione impugnata. La mera riproposizione di censure già esaminate e respinte, senza un’analisi critica della motivazione del giudice d’appello, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile principalmente perché il primo motivo era generico e si limitava a ripetere le censure già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che le aveva respinte.
La Corte di Cassazione può riesaminare il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti?
No, di norma non può farlo. Il giudizio di comparazione tra le circostanze è una valutazione discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se tale valutazione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.
Il primo motivo, che lamenta la assenza di dolo in capo all’imputato per il reato di evasione per vizio totale di mente, è inammissibile per genericità, essendo reiterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il propri dissenso.
La Corte di appello, infatti, a pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata, ha spiegato puntualmente le ragioni per le quali non poteva dubitarsi circa la concreta sussistenza della volontà dell’imputato di evadere.
Quanto al secondo motivo, occorre osservare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nel caso in esame, da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
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