Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’assertività dei motivi di appello portino inevitabilmente a una tale declaratoria, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori spese.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati di resistenza e altro. L’imputata, ritenendo la decisione ingiusta, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito riguardo alla configurabilità dei reati, sia sotto il profilo della condotta materiale che dell’elemento psicologico. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna attraverso una nuova valutazione del suo caso da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto la richiesta senza entrare nel merito della vicenda. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza dell’imputata dopo aver riesaminato le prove, ma piuttosto che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere giudicato.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su un punto cruciale: i motivi addotti dalla ricorrente erano “generici e meramente assertivi”. In altre parole, le critiche mosse alla sentenza della Corte d’Appello non erano specifiche, dettagliate e capaci di evidenziare un reale vizio di legittimità. Si trattava di contestazioni astratte che miravano a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, un’operazione che è preclusa alla Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che i giudici di merito avevano applicato correttamente i principi giuridici che regolano la ricostruzione della condotta e dell’elemento psicologico del reato. La sentenza impugnata, quindi, era motivata in modo logico e coerente con il diritto. Poiché il ruolo della Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non di riesaminare le prove (giudizio di merito), un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti senza individuare un errore di diritto è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa ordinanza sono significative. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello. Inoltre, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna una lezione fondamentale: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è indispensabile articolare critiche precise e pertinenti, focalizzate esclusivamente su vizi di legittimità, evitando di riproporre questioni di fatto già decise nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e meramente assertivi. Non contestavano in modo specifico un errore di diritto nella sentenza impugnata, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità. Il suo compito non è riesaminare i fatti o le prove, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35443 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35443 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di resistenza ed altro non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità dei reati poiché i giudici del merito, facendo corretta applicazione dei principi che regolano la ricostruzione della condotta materiale e dell’elemento piscologico del reato, hanno ritenuto sussistenti i reati come ascritti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 settembre 2024
La Presidéntè relatrice